L'art. 9 commi da 51 a 55 della legge regionale F.v.g. n. 24 del 30 dicembre 2009 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010- ha modificato le previsioni normative della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) per quanto concerne l'ambito dei destinatari della medesima normativa.
In base alle nuove previsioni, avrebbero diritto di accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato soltanto i cittadini comunitari con un'anzianità di residenza sul territorio regionale di almeno 36 mesi (comma 51), con la deroga dall'applicazione di tale requisito di anzianità di residenza in relazione agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti (misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, lett. b) art. 6 c. 1 l.r. 6/2006), a sostegno dei minori, delle donne in difficoltà, delle persone disabili e in relazione all'istituto dell'affido (comma 55).
La nuova normativa, peraltro, fa salvi "gli interventi di assistenza sociale previsti dalla normativa statale e comunitaria" a favore di "tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale". (comma 53) .
In un documento inviato anche al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'UNAR, la sez. per il FVG dell'ASGI chiede agli uffici direttivi e amministrativi della Regione FVG di attuare un'interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa al fine di non escludere dal sistema integrato dei servizi sociali i cittadini italiani e di altri Paesi membri dell'UE con meno di 36 mesi di residenza sul territorio regionale, nonchè i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e residenti sul territorio regionale, in quanto altrimenti la Regione FVG si renderebbe responsabile di una palese violazione di norme costituzionali, di diritto internazionale e di diritto europeo concernenti i principi di eguaglianza e di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni, dirette ed indirette, su basi di nazionalità.