Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 954 dd. 27 gennaio 2010, ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla questura di Palermo in merito alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, presentata da una cittadina nigeriana irregolare in Italia ed affetta da HIV ed in trattamento con farmaci anti-retrovirali, non disponibili nel Paese di origine.
I giudici amministrativi siciliani hanno accolto il ricorso presentato ex art. 2 della legge n. 205/2000 affinchè venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio operato dalla questura di Palermo in merito alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche.
Il TAR Sicilia ha farro proprio l'orientamento già consolidato in numerosi tribunali amministrativi regionali, secondo cui il diritto dello straniero irregolare ad usufruire delle cure sanitarie urgenti od essenziali di cui all'art. 35 del T.U. immigrazione deve necessariamente implicare un pari diritto ad una permanenza provvisoria nel territorio dello Stato per il tempo necessario ad effettuare tali terapie, qualora quest'ultime non potrebbero essergli somministrate nel Paese d'origine. Ne consegue il diritto dello straniero irregolare, sussistendone i presupposti , al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche.
In questo senso si segnalano : T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 06 marzo 2009, n. 652; T.A.R Veneto, sez. III, 12 maggio 2008, n. 1303; T.A.R Lombardia, Milano, sez. I, 17 aprile 2007, n. 1792; T.A.R Liguria, sez. II, 15 marzo 2006, n. 218; T.A.R Lazio, Roma, sez. I ter, 27 giugno 2005, n. 5344.