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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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10.02.2010

Cassazione: Non può essere respinto alla frontiera colui che richiede asilo

 
La domanda di asilo presentata alla polizia di frontiera durante i controlli identificativi dallo straniero in condizione irregolare deve essere sempre raccolta e comporta il divieto di respingimento (Cassazione n. 26253 dd. 27.10.2009)
 
 
La domanda di asilo presentata alla polizia di frontiera durante i controlli identificativi all'aereoporto dallo straniero in condizione irregolare deve essere sempre raccolta e comporta divieto di respingimento e di espulsione e il diritto a restare nello Stato fino alla definizione della procedura che riguarda la sua domanda: sentenza della Corte suprema di Cassazione La Corte suprema di Cassazione nella sentenza n. 26253 del 27 ottobre 2009, depositata il 15 dicembre 2009 si è pronunciata per la prima volta sulla condizione dei richiedenti misure di protezione internazionale al momento dell’ingresso illegale nel territorio italiano e ha affermato che in base alle norme nazionali, comuinitarie ed internazionali vigenti lo straniero, giunto clandestinamente e trattenuto per accertamenti all’interno dell’aerostazione di arrivo, ha il diritto di presentare contestuale istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di permanere nello Stato, munito di permesso temporaneo o ristretto nel Centro d’identificazione, fino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status di rifugiato o dello status di protezione umanitaria. Nell’affermare il principio, la Corte ha dichiarato illegittimo il rifiuto, opposto dalla Polizia aeroportuale, a ricevere la predetta istanza nella fase di svolgimento dei primi controlli identificativi, precisando che l’Amministrazione ha invece il dovere di riceverla e d’inoltrarla al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza astenendosi da alcuna forma di respingimento e dall’adozione di misure di espulsione che impediscano il corso e la definizione della domanda presso le Commissioni designate. L'amministrazione ha dunque un ruolo attivo di collaborazione nei confronti di un soggetto debole e dunque il giudice di pace nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione di uno straniero che lamenti la non collaborazione dell'amministrazione e dunque la violazione di quei principi deve ammettere la prova testimoniale dell'eventuale illegittimo rifiuto di ricevere la domanda, ai fini dell'eventuale annullamento del decreto espulsivo.

Sentenza Cass., sez. I civ., del 27 ottobre 2009, depositata il 15 dicembre 2009, n. 26253, del 15/12/2009
(Presidente U. Vitrone, Relatore L. Macioce)

 
 
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