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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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30.01.2010

Tribunale di Genova: gli stranieri possono accedere all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole statali

 
Discriminatoria la risoluzione del contratto disposta nei confronti di un cittadino marocchino per l’insegnamento della lingua francese a causa della mancanza della cittadinanza italiana.
 
Tribunale di Genova, sez. lavoro, ordinanza n. 113/09 dd. 21.01.10 (4.77 MB)
 

Il giudice del lavoro di Genova ha accolto il ricorso presentato da un cittadino marocchino che era stato inizialmente assunto con contratto a tempo determinato da una scuola statale di Genova per l'insegnamento della lingua francese, ma che era stato  successivamente  licenziato dopo che il dirigente scolastico aveva verificato il mancato possesso della cittadinanza italiana invece richiesta dal D.M. n. 53/2007, emanato in attuazione della legge n. 3/1957.

Nell'ordinanza emanata il 21 gennaio scorso (R. G. n. 113/09), il giudice del lavoro di Genova conclude che la risoluzione anticipata del contratto disposta dal dirigente scolastico  appare in violazione dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 286/98 che , facendo riferimento alla Convenzione OIL n. 143/1975, prevede il principio di parità di trattamento tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e lavoratori nazionali  e che detto principio deve riferirsi anche alla materia dell'accesso al lavoro, con la sola eccezione di quelle categorie e posizioni occupazionali che debbono essere riservate ai cittadini italiani  quando tale restrizione corrisponda all'interesse dello Stato. Secondo il giudice del lavoro di Genova il principio dell'interesse dello Stato deve essere interpretato con riferimento a quelle attività lavorative che implichino la partecipazione ai pubblici poteri ed entro questi stretti limiti va dunque interpretata la possibilità prevista dalla direttiva comunitaria n. 109/2003 di fissare limitazioni all'accesso del titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti a quelle posizioni lavorative che la legislazione interna riserva ai cittadini nazionali o comunitari (art. 11 comma 3).

Il giudice del lavoro di Genova sostiene che non sia né ragionevole né giustificato in il trattamento differenziato previsto dal D.M. n. 53/2007  tra  cittadini comunitari e cittadini extracomunitari nell'accesso alle posizioni lavorative di assistente all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole medie , in quanto per tali posizioni non si configura certamente il principio dell'esercizio di pubblici poteri che giustificherebbero l'esigenza di tutela degli interessi nazionali.

Pertanto, il giudice del lavoro di Genova ha disposto, ai sensi dell'art. 44 del T.U. che regola l'azione civile anti-discriminatoria e i conseguenti poteri del giudice, l'annullamento del decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro disposta dal dirigente scolastico nei confronti del cittadino marocchino (nel frattempo divenuto italiano) ed il risarcimento del danno patrimoniale da questi subito.
Del caso ha scritto anche il giornale "La Repubblica" (si veda l'articolo comparso nella versione on-line, edizione del 22 gennaio 2010 )

Si ringrazia per la segnazione l'avv. Ballerini di Genova.

 
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