ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 

Statuto

 

STATUTO 

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI A FIRENZE IL 19-20 OTTOBRE 2012 CON LE MODIFICHE APPROVATE DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI A FIRENZE IL 13 SETTEMBRE 2013

SEDE - OGGETTO E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 (Costituzione e ambiti territoriali di operatività)
Art. 2 (Ordinamento interno)
Art. 3 (Natura giuridica e oggetto sociale)
Art. 4 (Durata)
Art. 5 (Scopi e attività dell’Associazione)
Art. 6 (Azioni giudiziarie)

SOCI
Art. 7 (Requisiti dei soci)
Art. 8 (Ammissione ed esclusione dei soci)
Art. 9 (Diritti dei soci)
Art. 10 (Doveri di ogni socio)

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11 (Assemblea straordinaria)
Art. 12 (Assemblea ordinaria)
Art. 13 (Convocazione e svolgimento delle Assemblee)

SEZIONI LOCALI
Art. 14 (Costituzione e funzione delle sezioni)
Art. 15 (Le attività delle sezioni locali)
Art. 16 (Sedi operative locali)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 (Composizione del Consiglio direttivo)
Art. 18 (Funzionamento)
Art. 19 (Funzioni del Consiglio direttivo)
Art. 20 (I Gruppi di lavoro)
Art. 21 (Il Consiglio Direttivo Allargato)
Art. 22 (Nomina del Presidente, del Vicepresidente, del tesoriere e del segretario dell’Associazione)
Art. 23 (Il Segretario dell’associazione)
Art. 24 (Il tesoriere dell’Associazione)
Art. 25 (Il Vicepresidente dell’Associazione)

IL PRESIDENTE
Art. 26 (Funzioni del Presidente dell’Associazione)
Art. 27 (Atti indifferibili ed urgenti)

GRATUITA' DELLE CARICHE
Art. 28 (Gratuità delle cariche e casi di rimborso delle spese effettivamente sostenute)

FONDO COMUNE E PROVENTI
Art. 29 (Fondo comune dell’Associazione – Divieto di distribuire utili)
Art. 30 (Beni e proventi dell’Associazione)
Art. 31 (Scioglimento)

BILANCIO E GESTIONE
Art. 32 (Bilanci e rendiconti)
Art. 33 (Risultato dell’esercizio)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I
II
III

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SEDE - OGGETTO E FINI DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 1
(Costituzione e ambiti territoriali di operatività)

1. E’ costituita in Milano, il 26 febbraio 1990, l'Associazione denominata "Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione – ASGI".
2. Sede legale dell’associazione è in Torino, via Gerdil n. 7.
3. L’Associazione ha come ambito di attività tutto il territorio italiano, anche mediante le sue sezioni locali, ognuna delle quali ha come ambito di attività il territorio di una Regione.
4. L’Associazione può operare anche all’estero.



Art. 2
(Ordinamento interno)

1. L'ordinamento dell’Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dalle sue successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile, nonché quelle di eventuali regolamenti interni adottati dall’Assemblea dei soci.



Art. 3
(Natura giuridica e oggetto sociale)

1. L'Associazione non ha fini di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei soci e delle socie, nonché attività accessorie, eventualmente anche di carattere economico, direttamente connesse a queste ultime.
2. L’associazione ha finalità esclusive di tutela dei diritti fondamentali e dei diritti civili, di formazione e di ricerca scientifica in materia giuridica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale specificate negli articoli 5 e 6 del presente statuto.
3. L’associazione è ente non commerciale di tipo associativo.



Art. 4
(Durata)

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. L’Associazione può essere sciolta soltanto con delibera adottata dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.



Art. 5
(Scopi e attività dell’Associazione)

1. L'Associazione si propone:
a) di promuovere l'informazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di carattere giuridico, attinenti all'immigrazione, alla condizione dello straniero (nonché dell'apolide e del rifugiato), alla disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano, alla tutela contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia;
b) di promuovere le stesse attività avendo riguardo agli ordinamenti degli altri paesi, in particolare di quelli appartenenti all’Unione europea, attraverso l'analisi dei vari sistemi giuridici e la comparazione;
c) di promuovere le stesse attività avendo riguardo agli strumenti internazionali esistenti o in corso di elaborazione, con particolare riferimento a quelli attinenti alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali;
d) di mettere in luce i problemi giuridici che il fenomeno dell'immigrazione straniera, il diritto d’asilo, la cittadinanza, l’apolidia, la xenofobia, il razzismo e le discriminazioni razziali, etnico-linguistiche e religiose pongono nell'ordinamento nazionale italiano e negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali, nell’ordinamento dell’Unione europea e nella comunità internazionale, studiando le soluzioni e formulando le proposte;
e) di contribuire allo studio dell'armonizzazione delle legislazioni e della creazione di un diritto uniforme;
f) di promuovere la cooperazione con persone, enti, associazioni (nazionali o non) aventi finalità analoghe;
g) di promuovere studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni nell'ambito delle finalità indicate, anche partecipando ad iniziative e attività promosse da persone, enti, associazioni (nazionali o non);
h) di promuovere o partecipare ad attività culturali o ad eventi culturali utili alla diffusione e alla comprensione dei diritti umani, dei diritti degli stranieri, degli apolidi e delle minoranze etnico -linguistiche o religiose e del fenomeno migratorio e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni;
i) di promuovere e tutelare nella società civile l’affermazione dei principi di pari dignità sociale, di eguaglianza delle persone senza distinzioni di razza, di lingua, di religione, di sesso, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali e di pari opportunità e di contrastare ogni fenomeno di odio o di violenza o di incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, linguistici o religiosi, anche qualora siano reati o aggravanti di altri reati.
2. L’Associazione contribuisce al raggiungimento del fine secondo cui anche nei confronti di stranieri ed apolidi presenti in Italia siano pienamente attuate le norme della Costituzione della Repubblica italiana, le norme internazionali e le norme dell’Unione europea, con particolare riguardo per quelle che tutelano i diritti fondamentali della persona.
3. L’Associazione si propone altresì di approfondire in modo scientifico e di diffondere il più possibile a tutti, anche in modo divulgativo, la conoscenza delle norme, della giurisprudenza e della prassi concernenti ogni aspetto del diritto degli stranieri e della disciplina giuridica della cittadinanza, del diritto d’asilo, dell‘apolidia, delle minoranze etnico - linguistiche, delle misure per prevenire e contrastare il razzismo e la xenofobia e di favorirne lo studio e l’insegnamento tra le materie giuridiche, con particolare riguardo per gli studi universitari, per la ricerca giuridica, per la professione forense, per la professione notarile, per le funzioni giudiziarie, per le pubbliche amministrazioni e per le professioni nell’ambito dei servizi sociali, sanitari ed educativi, nonché nell’ambito delle comunità degli stranieri presenti in Italia e dei servizi diplomatico-consolari italiani e stranieri.
4. L’Associazione opera nel rispetto della dignità personale e del pluralismo interno tra i soci e tra le socie, derivante dalle diversità di opinioni, di orientamento religioso, politico e sindacale tra i soci e tra le socie e dai diversi ruoli professionali e scientifici svolti da ognuno e da ognuna.
5. Per realizzare i suoi scopi l’Associazione può svolgere ogni tipo di attività, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, di carattere nazionale o locale o internazionale, ed in particolare, a titolo esemplificativo, le seguenti:
a) ricerca, raccolta, elaborazione e diffusione di studi, materiali giuridici e notizie di attualità sull’evoluzione del diritto degli stranieri e della disciplina giuridica della cittadinanza, del diritto d’asilo, dell‘apolidia, delle minoranze etnico-linguistiche e delle misure per prevenire e contrastare il razzismo e la xenofobia, sia nelle norme, sia negli orientamenti giurisprudenziali, sia nella prassi amministrativa;
b) incontri e corsi per la formazione e l’aggiornamento giuridico degli avvocati, degli operatori giuridici e sociali e dei pubblici dipendenti, inclusi i magistrati, nelle materie del diritto degli stranieri, dell’immigrazione, della cittadinanza, del diritto d’asilo, dell’apolidia, delle minoranze etnico-linguistiche, delle discriminazioni razziali, etnico-linguistiche e religiose e della xenofobia;
c) corsi di studio e di perfezionamento e altre forme di ricerca scientifica e di alta formazione, incluse borse di studio, stages, collaborazioni con Università, enti di ricerca o di formazione ed ordini professionali;
d) preparazione e pubblicazione di giornali, di riviste periodiche e di volumi;
e) realizzazione, implementazione e aggiornamento di banche dati, di siti internet e di altre forme di comunicazione multimediale;
f) promozione e realizzazione di ricerche in materia giuridica, di convegni e di seminari di studio;
g) partecipazione a commissioni o gruppi di ricerca e di studio promossi a livello nazionale, europeo o internazionale;
h) collaborazione ad attività di studio e di consulenza giuridica in materia di diritto degli stranieri, di cittadinanza, di diritto d’asilo, di apolidia, di minoranze etnico-linguistiche, di razzismo, di xenofobia e di discriminazioni, svolte da organi statali, regionali e locali o da istituzioni dell’Unione europea o da organismi internazionali;
i) elaborazione di studi, di pareri e di proposte di atti normativi o di provvedimenti amministrativi o di azioni giudiziarie concernenti il diritto degli stranieri, le minoranze etnico -linguistiche, la cittadinanza, l’apolidia, il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni per motivi di razza, di lingua, di colore, di ascendenza o di origine nazionale;
l) servizi di studio, di analisi giuridica, di informazione giuridica e di consulenza giuridica in materia di diritto degli stranieri, di cittadinanza, di diritto d’asilo, di apolidia, di minoranze etnico-linguistiche, di razzismo, di xenofobia, di prevenzione e contrasto degli atti pubblici e privati di carattere razzista, xenofobo o discriminatorio;
m) raccolta, discussione e approfondimento di materiali normativi, giurisprudenziali e della prassi amministrativa e di eventuali casi controversi;
n) ogni altra attività strettamente connessa con i fini statutari.
6. L’Associazione può aderire ad altre Associazioni od Enti, anche di carattere internazionale, aventi finalità simili ai suoi scopi sociali o aventi scopi sociali o attività utili alla realizzazione dei suoi scopi sociali.
7. Rappresentanti dell’Associazione possono essere nominati dal Consiglio direttivo quali componenti di organismi pubblici o privati che si occupano di immigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d’asilo, di discriminazioni, di cittadinanza, di apolidia e di minoranze etnico-linguistiche.
8. Ogni anno l’Assemblea dei soci approva il programma annuale delle attività dell’Associazione.



Art. 6
(Azioni giudiziarie)

1. L'Associazione si propone altresì di fornire assistenza legale, di intervenire e costituirsi in giudizio nonché di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, ovvero, se necessario, di promuovere giudizi o di resistere:
a) per l'affermazione e la tutela dei diritti e degli interessi dello straniero (nonché dell'apolide e del rifugiato), per le finalità di cui all'articolo che precede;
b) per il contrasto di atti di discriminazione o di violenza o di incitamento a delinquere o alla violenza o alla discriminazione in violazione degli scopi di tutela perseguiti dal presente statuto, con particolare riguardo per le azioni e le omissioni commesse nei confronti di stranieri o di apolidi o di appartenenti alle minoranze etnico-linguistiche, per quelle commesse contro una persona a causa della sua condizione, anche supposta o attribuita, di straniero o di apolide o di appartenente ad una determinata razza, etnia, nazionalità o ad una determinata minoranza etnico-linguistica, per quelle commesse contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, e per quelle commesse per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso;
c) per il contrasto di azioni od omissioni idonee a porre una qualsiasi persona o gruppo di persone in una condizione di svantaggio per ragioni di razza, di lingua, di religione, di etnia, di nazionalità o di appartenenza ad una determinata minoranza etnico-linguistica.




SOCI

Art. 7
(Requisiti dei soci)

1. Possono essere ammessi all’Associazione tutti coloro che, facendone richiesta, condividono gli scopi dell’Associazione, accettano il presente statuto, hanno i requisiti da esso previsti e versano all’Associazione l’importo pari alla quota stabilita per l’iscrizione annuale.
2. I soci onorari e le socie onorarie sono persone fisiche nominate soci e socie dell’Associazione, per particolari benemerenze attinenti agli scopi sociali, con deliberazione del Consiglio direttivo a scrutinio segreto. I soci onorari e le socie onorarie sono esenti dal pagamento della quota sociale.
3. I soci e le socie sono persone fisiche maggiori di età ovvero associazioni non riconosciute o persone giuridiche, i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
1) si impegnano a collaborare in modo personale e costante, anche mettendo a disposizione le proprie competenze e capacità specifiche nei limiti delle loro possibilità, ad attuare a livello nazionale o locale gli scopi dell’associazione e il suo programma annuale delle attività, a favorirne le attività e le iniziative intraprese sia a livello nazionale, sia a livello locale, di ricerca e di elaborazione giuridica, di formazione e di tutela della condizione giuridica dello straniero;
2) perseguono obiettivi di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini stranieri e hanno interesse a curare e a mantenere un costante aggiornamento informativo e una partecipazione al dibattito sulle tematiche indicate all'articolo 5 del presente Statuto.
4. Il Consiglio direttivo può stabilire in via generale importi differenziati della quota di iscrizione o particolari condizioni di favore nell’accesso ai servizi offerti dalla Associazione in base alla natura giuridica, alla situazione economica o professionale del socio e della socia o alle attività da questo svolte in favore della Associazione. Oltre alla quota associativa ogni socio e ogni socia possono in qualsiasi momento liberamente versare all’Associazione ulteriori contributi associativi senza vincolo di destinazione per dare un sostegno finanziario aggiuntivo allo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione.



Art. 8
(Ammissione ed esclusione dei soci)

1. La richiesta di ammissione in qualità di socio può essere avanzata in qualsiasi momento dell’anno alla segreteria dell’Associazione. Con la richiesta di iscrizione ogni persona fisica può inviare un proprio curriculum contente elementi utili a verificare i requisiti per l’ammissione all’Associazione ed eventuali suoi interessi o attività utili per le attività associative. La richiesta di iscrizione dell’associazione non riconosciuta o della persona giuridica deve essere firmata da chi ne è il legale rappresentante in base alle norme vigenti e al suo statuto e ad essa deve essere allegato un breve curriculum delle attività dell’ente.
2. L'ammissione a socio o socia è deliberata dal Consiglio Direttivo che può rifiutarla nel caso ritenga l’interessato non abbia i requisiti previsti dal presente Statuto o possa mettere in pericolo l’indipendenza dell’Associazione, ovvero quando abbia arrecato alla stessa danni morali o materiali. Per le medesime ragioni e in caso di violazione dei doveri di cui all’art. 10, il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato l'esclusione del socio o della socia, previo contraddittorio con gli stessi.
3. La partecipazione del socio all’Associazione è a tempo indeterminato. Tuttavia la qualità di socio o di socia si perde per recesso, per morosità nel versamento della quota, anche di un solo anno, e per esclusione disposta dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio direttivo adotta modalità di esame celere delle domande di iscrizione, predispone modalità di pagamento semplice e rapido delle quote associative e favorisce il rinnovo dell’iscrizione dei soci e delle socie entro i primi tre mesi dell’anno. Si intende comunque accolto il rinnovo dell’iscrizione di un socio o di una socia che siano già regolarmente iscritti nell’anno precedente e che non siano stati esclusi dall’Associazione.



Art. 9
(Diritti dei soci)

1. Ogni socio e ogni socia hanno diritto di essere convocati e di partecipare ad ogni riunione dell’Assemblea dei soci e della sezione locale dell’Associazione nel cui ambito territoriale operano. Ogni socio e ogni socia hanno il diritto di votare e di candidarsi alle cariche sociali elette dall’Assemblea.
2. Ogni socio e ogni socia hanno diritto ad essere informati tempestivamente sulle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Presidente e sulle attività e iniziative nazionali e locali dell’Associazione. Ogni socio e ogni socia, nei limiti previsti dall’organizzazione di ogni singolo servizio, iniziativa o attività, ha altresì diritto di partecipare a ogni iniziativa promossa dall’Associazione a livello nazionale o locale e di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione.
3. Ogni socio e ogni socia hanno diritto di conoscere l’identità di tutti i soci e di tutte le socie.
4. I soci e le socie hanno diritto di partecipare all’elaborazione, e all’attuazione del programma annuale delle attività nazionali dell’Associazione. Gli stessi diritti sono riconosciuti al socio e alla socia all’interno della sezione locale a cui appartiene.
5. Ogni socio e ogni socia hanno diritto di prendere visione dei documenti, dei testi delle deliberazioni degli organi sociali nazionali e locali, dei bilanci e dei rendiconti e dei registri dell'associazione, salvi i limiti previsti dalla legge e salvo che si tratti di atti che siano già resi pubblici con altri mezzi.
6. Il Consiglio direttivo favorisce lo scambio e la soluzione giuridica di casi controversi in materia di stranieri, di immigrazione, di diritto d’asilo, di apolidia e di cittadinanza e il costante scambio di esperienze, di materiali e di notizie tra i soci e tra le socie, anche attraverso appositi strumenti informativi o telematici.
7. Il Consiglio direttivo, anche attraverso incontri o strumenti multimediali, promuove la partecipazione attiva dei soci e delle socie alle iniziative e alle attività svolte a livello nazionale e locale dall’associazione e all’elaborazione degli orientamenti dell’Associazione in materia giuridica, ne raccoglie le proposte e risolve eventuali controversie insorte tra i soci e tra le socie.
8. Ogni socio e ogni socia hanno diritto di partecipare ai gruppi di lavoro istituiti nei modi previsti dallo statuto.
9. Ogni socio e ogni socia hanno diritto di inviare, anche per le vie più rapide, al Presidente, al Consiglio direttivo, al delegato della sezione di appartenenza e al gruppo di lavoro eventualmente costituito segnalazione documentata circa
a) ogni nuova norma o pronuncia giurisprudenziale o prassi amministrativa concernente il diritto degli stranieri, la cittadinanza, l’apolidia, il diritto d’asilo, il razzismo e la xenofobia, anche in fase di elaborazione, proponendo anche le iniziative opportune;
b) ogni violazione delle norme vigenti in materia di stranieri o di cittadinanza o di apolidia o di diritto d’asilo, di tutela delle minoranze etnico-linguistiche o di prevenzione o contrasto del razzismo e della xenofobia, che abbia personalmente riscontrato, proponendo anche le iniziative opportune;
c) ogni proposta di attività o di iniziativa ritenuta utile per l’attuazione a livello nazionale o locale del Programma annuale delle attività dell’Associazione;
d) ogni tipo di disfunzione rilevata nel concreto funzionamento dei servizi svolti dall’associazione e dai suoi collaboratori, con le proposte di miglioramenti organizzativi.



Art. 10
(Doveri di ogni socio)

1. Ogni socio e ogni socia ha il dovere di conoscere ed osservare il presente Statuto, di conformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e di contribuire ad attuare il programma annuale delle attività dell’Associazione, nei limiti delle sue possibilità personali, delle sue conoscenze giuridiche e del lavoro svolto.
2. Ogni socio e ogni socia si impegna ad inviare all’Associazione volontariamente e gratuitamente eventuali notizie, materiali e segnalazioni di eventi, corsi od occasioni di studio dei quali venga a conoscenza e a diffondere il più possibile e a promuovere le attività ed iniziative dell’Associazione. Ogni socio e ogni socia che non ricoprono cariche sociali promuovono o partecipano ad iniziative pubbliche di rilievo nazionale o locale in rappresentanza dell’ASGI se ne hanno preventivamente informato il Presidente o il Consiglio direttivo e il delegato della sezione locale e ne ha ottenuto il consenso anche verbale e in mancanza la sua promozione o partecipazione non impegnano l’Associazione e sono svolte a titolo individuale
3. Ogni socio e ogni socia devono astenersi dallo svolgere attività che possano mettere in pericolo l’indipendenza dell’Associazione o che le possano arrecarle danni morali o materiali
4. L’eventuale attività economica o professionale svolta a titolo personale e l’eventuale appartenenza politica o religiosa di un socio o di una socia o la sua candidatura ad elezioni non impegnano in alcun modo l’associazione e non possono danneggiarne l’immagine, l’indipendenza e il rispetto per il pluralismo ideale, politico e religioso tra i soci e tra le socie.
5. Ciascun socio che intenda presentare la propria candidatura per le cariche sociali ha l’obbligo di segnalare all’assemblea lo svolgimento di funzioni pubbliche, anche elettive, o l’assunzione di cariche sociali nell’ambito di partiti politici, sindacati, enti ecclesiastici e associazioni o enti aventi scopi ed attività analoghi a quelli dell’A.S.G.I. Il Consiglio direttivo vigila su eventuali conflitti di interesse dei soci tra le attività sociali svolte e le loro attività professionali e la loro eventuale appartenenza ad altre organizzazioni e provvede a risolverli.
6. I soci e le socie che sono eletti a svolgere cariche sociali hanno il dovere di promuovere il rispetto e l’attuazione del presente Statuto e di svolgere in modo accurato e tempestivo le funzioni ivi previste e i compiti loro affidati.
7. I soci, salvo quelli onorari, sono tenuti a versare all’Associazione una quota annuale nella misura che è stabilita dal Consiglio Direttivo. Una volta accolta la richiesta di iscrizione la quota associativa è intrasmissibile, salvi i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.




ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11
(Assemblea straordinaria)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione e sullo scioglimento dell’Associazione.
3. L'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta del numero dei soci e delle socie, in prima convocazione, e con i due terzi dei voti dei soci presenti, purché risultino almeno pari ai 3/10 dei soci, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un arco di tempo di almeno due ore. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
4. Ogni proposta di modifica dello Statuto può essere presentata dal Consiglio direttivo, anche su richiesta inviata da ogni socio o da ogni socia, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci e delle socie inviata al Presidente, sulla quale il Consiglio direttivo esprime il suo parere all’Assemblea.
5. Ogni proposta di delibera di scioglimento della Associazione deve anche indicare i liquidatori e i criteri per la devoluzione degli eventuali beni dell’Associazione.
6. Qualora sia necessario ai fini delle certificazioni o registrazioni previste dalla legge alla riunione dell’Assemblea straordinaria può presenziare anche un notaio o altro pubblico ufficiale incaricato dal Presidente di redigere e/o autenticare l’avvenuta modifica statutaria o l’eventuale scioglimento e di provvedere alla successiva registrazione.



Art. 12
(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio annuale, sulla nomina e sulla revoca del Consiglio direttivo, sul programma annuale delle attività dell’Associazione e su ogni altro argomento che interessi l'Associazione,
2. L’assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti alla riunione. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
3. L’Assemblea ordinaria deve riunirsi almeno una volta ogni anno. La sede della riunione annuale è scelta secondo criteri di rotazione geografica.
4. Ogni socio e ogni socia presente all’assemblea possono presentare proposte motivate di emendamento ai testi e alle delibere all’esame dell’Assemblea ordinaria.
5. L’assemblea ordinaria delibera a scrutinio segreto qualora il numero di candidature presentate alle cariche sociali sia superiore al numero delle persone da eleggere e risultano eletti i candidati che ottengono il numero più elevato di voti. In caso di rinnovamento parziale sono esprimibili preferenze pari al numero delle persone da eleggere meno uno. Il numero massimo dei voti esprimibili per i membri del Consiglio direttivo è pari a sette. Qualora i candidati votati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti e non possano essere tutti eletti si svolge una votazione di ballottaggio tra coloro che abbiano ottenuto più voti e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.



Art. 13
(Convocazione e svolgimento delle Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione su richiesta del Consiglio direttivo o di un quinto dei soci o delle socie.
2. L'avviso di convocazione dell’Assemblea è recapitato ai soci, e alle socie almeno sette giorni prima della data in cui è convocata l’Assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica, con avviso di conferma almeno sette giorni prima.
3. All’Assemblea i soci e le socie possono farsi rappresentare per delega scritta, purché da altro socio o socia. Un socio e una socia non possono rappresentare per delega più di due soci.
Ogni associazione non riconosciuta e ogni persona giuridica che sia socio partecipa alla riunione dell’assemblea mediante la presenza del suo legale rappresentante come definito dalle norme vigenti e dal suo statuto interno ovvero di un suo delegato appositamente designato per iscritto dal rappresentante legale.
4. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l’orario di inizio e di fine e il luogo della riunione.
5. In allegato all’avviso di convocazione deve essere inviato ad ogni socio e ad ogni socia anche il testo completo di ogni atto scritto su cui l’Assemblea è chiamata a deliberare e dell’eventuale richiesta di convocazione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in difetto, nell’ordine, dal Vicepresidente o dal più anziano dei membri del Consiglio direttivo presenti o dal più anziano dei soci o delle socie presenti.
7. All'inizio dei lavori l'Assemblea elegge tra i soci o tra le socie presenti un suo segretario, salvo che sia presente alla riunione il Segretario dell’Associazione, e, se si deve procedere a votazioni a scrutinio segreto, due scrutatori.
8. Il segretario controlla l’iscrizione all’Associazione dei presenti alla riunione dell’Assemblea, le eventuali deleghe e ne dà notizia all’Assemblea e al Presidente e redige il verbale sintetico della riunione, recante anche le deliberazioni prese, che, previa approvazione del Presidente, invia a tutti i soci e a tutte le socie.
9. L’assemblea delibera per consenso unanime o per votazione palese, salvo i casi di scrutinio segreto previsti dal presente Statuto. Le deliberazioni proposte sono discusse e poste in votazione, previo esame e deliberazione circa le eventuali richieste, avanzate dai soci e dalle socie presenti, di rinvio della deliberazione ad una successiva riunione o di sospensione o di emendamento.
10. Le candidature dei soci e delle socie per le elezioni alle cariche sociali possono essere presentate e ritirate fino al momento dell’apertura della votazione durante la riunione dell’Assemblea. In ogni caso la convocazione dell’Assemblea in cui si procede all’elezione deve dare notizia delle eventuali candidature presentate fino a quel momento ed indica le modalità con cui prima della riunione dell’Assemblea i soci e le socie possono presentare la loro candidatura.




SEZIONI LOCALI

Art. 14
(Costituzione e funzione delle sezioni)

1. Il Consiglio Direttivo, in conformità agli scopi dell'Associazione, può deliberare la costituzione di sezioni locali e di sezioni nazionali in altri Paesi. In tal caso un socio o una socia, eletto dalla sezione locale, è delegato a rappresentare disgiuntamente o congiuntamente l'Associazione limitatamente all'ambito territoriale di ciascuna sezione per tutta l'attività di ordinaria amministrazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, proposizione e gestione di progetti di ricerca, richieste di contributi o finanziamenti, iscrizioni ad albi o registri, convenzioni con soggetti pubblici o privati, organizzazione di seminari, dibattiti o partecipazione a questi.
2. I delegati di sezione hanno l’obbligo di fornire al Consiglio Direttivo tempestiva e costante informazione preventiva sulle attività da intraprendere e su quelle svolte da ogni sezione, ovvero, in caso di urgenza, a tutti i suoi singoli componenti. Essi hanno l’obbligo di informare i soci e le socie della sezione delle decisioni del Consiglio direttivo e di promuoverne l’attuazione a livello locale.
3. La costituzione di una sezione locale è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta e motivata inviata al Presidente da almeno la metà dei soci e delle socie che vivono od operano in un determinato ambito territoriale. I soci che sono associazioni non riconosciute o persone giuridiche afferiscono alla sezione della regione in cui si trova il luogo della loro sede sociale e partecipano alle riunioni della sezione mediante la presenza del loro legale rappresentante indicato dalla legge o dal loro statuto interno ovvero di un suo delegato appositamente designato per iscritto dal rappresentante legale.
4. L’ambito territoriale di ogni sezione locale dell’Associazione coincide con il territorio di ogni Regione. L’attività della sezione tiene conto dei problemi che si pongono a livello locale e provinciale nell’intera Regione, può organizzare alcune sue attività anche sulla base delle esigenze diverse province e coordina eventuali attività organizzate su base locale o provinciale.
5. Ogni delegato di sezione resta in carica tre anni e può essere nuovamente rieletto. Lo stesso socio o la stessa socia non possono essere delegati di più sezioni. Non può essere delegato di sezione nessuno dei membri del Consiglio direttivo.
6. L’elezione avviene col voto a scrutinio segreto e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti dei soci e delle socie che afferiscono alla sezione e che sono presenti alla riunione. La riunione deve essere convocata dal presidente ed è presieduta dal socio presente più anziano di età. Sono ammesse candidature pubbliche. Se i candidati sono più di due si procede alla votazione a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati. L’elezione è comunicata al Presidente e al Consiglio direttivo, che conferisce successivamente al delegato la delega specifica sulla base della situazione locale dell’Associazione.
7. Ciascun delegato di sezione partecipa al Consiglio Direttivo Allargato.



Art. 15
(Le attività delle sezioni locali)

1. In ogni sezione locale il delegato di sezione, insieme con i soci e con le socie che operano nell’ambito territoriale della sezione, oltre alle attività indicate nel comma 1, dell’articolo 14
a) svolgono a livello locale le attività necessarie per attuare gli scopi e le attività indicate nell’art. 5 dello Statuto e nel programma annuale delle attività;
b) si riuniscono periodicamente per esaminare l’andamento locale dell’applicazione giudiziaria ed amministrativa delle norme in materia di stranieri, di diritto d’asilo, di cittadinanza, di apolidia, di minoranze etnico-linguistiche, di razzismo, di xenofobia e di discriminazioni, l’elaborazione o applicazione di eventuali leggi regionali o provinciali in tali materie e di regolamenti regionali o locali o provvedimenti amministrativi di applicazione della normativa statale o regionale, per decidere l’elaborazione e l’organizzazione di iniziative e attività locali dell’Associazione e per eleggere il delegato di sezione; il delegato della sezione convoca ogni riunione con ordine del giorno scritto e modera la riunione; le decisioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti; il verbale sintetico delle riunioni è curato dallo stesso delegato di sezione, anche con l’aiuto di altri soci o socie appartenenti alla sezione che abbiano partecipato a tutta la riunione, e, anche col metodo del silenzio-assenso, è approvato dai soci e dalle socie della sezione anche per le vie brevi;
c) mantengono i contatti locali dell’Associazione con altre associazioni ed autorità operanti localmente per tematiche aventi rilevanza locale;
d) propongono al Consiglio direttivo iniziative ed attività e segnalano situazioni locali meritevoli di attenzione;
e) collaborano alla realizzazione di eventuali iniziative nazionali dell’Associazione organizzate nel territorio di riferimento della sezione locale;
f) possono chiedere al Presidente o al Consiglio direttivo di riunirsi nel territorio di riferimento della sezione locale insieme con i soci e con le socie della sezione anche per approfondire problemi e attività di rilievo locale che possano riguardare l’intera Associazione.
2. Il delegato della sezione locale o, col suo consenso, altro socio o altra socia appartenenti alla medesima sezione locale, può essere designato dal Consiglio direttivo quale rappresentante dell’Associazione nell’ambito di organi pubblici aventi una circoscrizione regionale o locale che insiste nell’ambito territoriale della sezione. Il rappresentante informa tempestivamente delle attività dell’organo il Consiglio direttivo e i soci della sezione locale.
3. L’associazione e la sua sezione locale possono chiedere di essere iscritti a registri ed albi istituiti a livello regionale o locale, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, sentiti i soci della sezione locale.
4. Il programma annuale delle iniziative da intraprendere da parte delle sezioni locali, comprensivo delle attività locali di attuazione del programma annuale dell’associazione e di eventuali progetti e convenzioni locali con soggetti pubblici e privati, nonché dei prevedibili costi delle iniziative e delle relative ipotesi di copertura, così come il consuntivo delle iniziative svolte, deve essere preventivamente elaborato dai soci e dalle socie della sezione locale e deve essere presentato dal Delegato di sezione al Consiglio Direttivo che può non approvarlo o modificarlo quando sia contrario al programma annuale nazionale o allo Statuto associativo.



Art. 16
(Sedi operative locali)

1. Il Consiglio direttivo può deliberare di attivare la gestione di apposite sedi operative dell’Associazione, di cui essa ha la piena disponibilità in ragione di un apposito contratto di comodato o di locazione o di proprietà o di usufrutto ovvero per effetto di una concessione di un bene pubblico o di una determinata parte dei locali comuni in cui hanno sede anche uno studio professionale o altri enti.
2. Ogni sede operativa dell’Associazione può essere adibita a segreteria o al servizio di altre attività o iniziative nazionali dell’Associazione e al servizio delle attività ed iniziative di una sezione locale dell’Associazione o ad entrambe.




CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 17
(Composizione del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri eletti dall’Assemblea nei modi indicati dall’articolo 12 tra i soci e le socie . Ognuno di tali consiglieri è eletto per la durata di tre anni, salvo che nei casi di morte, impedimento permanente, dimissioni volontarie o nei casi di revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, o nelle ipotesi di rigetto dei rendiconti ovvero nei casi di decadenza. Qualora per tali motivi il numero dei membri del Consiglio direttivo eletti dall’Assemblea si riduca a meno di cinque, il Presidente convoca al più presto l'Assemblea dei soci per provvedere a rieleggere tutti i consiglieri, mentre negli altri casi l’Assemblea ordinaria provvede nella prima riunione utile ad eleggere per il restante periodo del mandato nuovi componenti del Consiglio direttivo in sostituzione di quelli cessati dalla carica.



Art. 18
(Funzionamento)

1. Ogni riunione del Consiglio direttivo è valida se sono presenti il Presidente o il Vicepresidente e la maggioranza dei consiglieri.
2. Ogni deliberazione del Consiglio direttivo è adottata col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Il Consiglio si esprime sempre per consenso o per votazione palese; la votazione a scrutinio segreto può essere richiesta dai consiglieri soltanto per quelle deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di persone.
3. Il consiglio direttivo è convocato almeno ogni tre mesi dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri, con un ordine del giorno, anche inviato per le vie brevi o telematicamente, al quale devono essere anche allegati tutti i testi sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio adotta il metodo delle programmazione annuale delle riunioni.
4. La riunione può svolgersi a distanza con l’ausilio di mezzi telematici o di telecomunicazione.
5. Il Presidente, anche su proposta di uno dei consiglieri e con l’accordo dei consiglieri, può stabilire che una determinata decisione o l’approvazione di uno specifico testo, spettante al Consiglio direttivo, sia adottata mediante un sistema di silenzio-assenso da parte dei consiglieri entro un termine preventivamente comunicato in via telematica ad ogni consigliere insieme con l’oggetto della deliberazione. In tali ipotesi la decisione si considera adottata dal Consiglio direttivo se, entro il numero di giorni indicato e comunque non inferiore a cinque, non pervengano a tutti i consiglieri con i mezzi telematici dalla maggioranza dei consiglieri pareri contrari o richieste di sospensione della decisione o di approfondimento in apposita riunione del Consiglio.



Art. 19
(Funzioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo, oltre alle altre funzioni ad esso espressamente assegnate dal presente Statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, promuove le iniziative nazionali e locali per attuare il Programma annuale delle attività dell’Associazione e le altre delibere dell’Assemblea , collega e coordina i servizi e le iniziative pubbliche dell’Associazione e le iniziative svolte dai gruppi di lavoro e dalle sezioni locali, elabora proposte, pareri e comunicati a nome e per conto dell’Associazione sui temi di attualità o su progetti all’esame delle autorità.
2. Il Consiglio direttivo può affidare ad uno dei suoi membri o, qualora non vi siano consiglieri disponibili o vi siano ragioni di particolare urgenza, ad altro membro del Consiglio direttivo allargato o, in subordine, ad un altro determinato socio, preferibilmente partecipante ad uno dei gruppi di lavoro:
a) la delega ad istruire determinate deliberazioni che devono essere poi adottate dal Consiglio;
b) il compito di rappresentare l’Associazione in specifiche audizioni di fronte ad organi pubblici o in determinati incontri;
c) il compito di attuare le decisioni prese dal Consiglio direttivo o di coadiuvare il Presidente nella medesima funzione;
d) anche in via permanente, specifici poteri di ordinaria amministrazione.
3. Il consigliere delegato tiene costantemente informato il Presidente e gli altri componenti del Consiglio direttivo sull’andamento dell’attività a lui delegata.
4. Il Consiglio direttivo può in qualunque momento modificare, integrare, annullare o revocare le decisioni prese dal socio o consigliere delegato.
5. Il Consiglio direttivo può in qualunque momento modificare, integrare, annullare o revocare i compiti e i poteri delegati.
6. Le dichiarazioni e i documenti resi pubblici che esprimano nuovi orientamenti, opinioni e proposte, anche istituzionali, della Associazione sono adottati dal Consiglio Direttivo, che può anche avvalersi della procedura del silenzio-assenso e dei suoi poteri di delega per consentire a un determinato consigliere o ad un determinato altro socio o ad una determinata altra socia di adempiere a tale compito.
7. L’avvio e gli elementi distinti di attività o di servizi rivolti all’esterno sono determinati dal Consiglio Direttivo, anche se elaborati su delega di quest’ultimo, sulla base di un progetto operativo che deve indicare gli scopi, l’articolazione interna, la tipologia dei servizi e delle attività da svolgere, le responsabilità interne ed esterne all’Associazione, le forme delle collaborazioni interne ed esterne, le fasi di realizzazione e le forme di finanziamento delle spese.
8. Il progetto operativo dell’iniziativa o attività intrapresa deliberato ai sensi del comma 6 e la nomina o la revoca di un socio o di una socia o di un consigliere delegato, insieme con le deleghe a lui affidate ai sensi del comma 2, lett. d) sono immediatamente resi noti a tutti i soci e al pubblico.
9. Le attività e le decisioni con cui il Consiglio Direttivo attua il programma annuale delle attività dell’Associazione approvato dall’Assemblea dei soci sono immediatamente comunicate agli altri membri del Consiglio direttivo allargato e, ove necessario, anche a tutti gli altri soci e socie.



Art. 20
(I Gruppi di lavoro)

1. Il Consiglio Direttivo istituisce o scioglie singoli gruppi di lavoro, permanenti o temporanei, aventi ad oggetto la promozione e lo svolgimento di determinate iniziative o di determinate attività permanenti dell’Associazione nonché lo studio di specifiche tematiche, incluso l’osservatorio sulla giustizia in materia di immigrazione o sulle norme, sulla giurisprudenza e sulle prassi amministrative concernenti determinati settori.
2. Il gruppo di lavoro è composto in prevalenza da soci e da socie, e, col consenso del Consiglio direttivo, può avvalersi di determinati altri collaboratori.
3. Ad un determinato gruppo di lavoro il Consiglio direttivo può affidare l'incarico di promuovere e sorvegliare, sotto la direzione del Consiglio, singole iniziative o di svolgere attività ordinarie predeterminate sulla base del progetto operativo stabilito dal Consiglio direttivo.
4. Ogni gruppo è coordinato da un socio o da una socia che vi aderiscano, individuato dal Consiglio direttivo al di fuori dei suoi membri ovvero, in mancanza, tra i suoi membri.
5. Il gruppo tiene costantemente informati il Consiglio direttivo e i soci della sua attività e raccoglie idee e materiali da tutti i soci e da tutte le socie.
6. Possono istituirsi un numero di gruppi di lavoro non inferiori a quattro e non superiori a dodici. In ogni caso tutti i gruppi di lavoro sono sciolti e i loro coordinatori cessano dalla carica dopo l’elezione del nuovo Consiglio direttivo da parte dell’Assemblea dei soci. Il nuovo Consiglio direttivo entro tre mesi dall’elezione del nuovo Presidente provvede all’istituzione dei primi gruppi di lavoro e alla nomina dei loro coordinatori.
7. Il Presidente comunica a tutti i soci la costituzione o lo scioglimento di ogni gruppo e il socio designato a coordinarlo e invita i soci e le socie che lo desiderino a comunicare ai membri del Consiglio direttivo e al coordinatore l’adesione ad un determinato gruppo. E’ consentita l’adesione del medesimo socio o della medesima socia a più gruppi di lavoro.



Art. 21
(Il Consiglio Direttivo Allargato)

1. Il Consiglio Direttivo Allargato è composto dai membri del Consiglio direttivo, dai delegati di sezione locale, dai coordinatori dei gruppi di lavoro, se nominati e in carica, e dal presidente onorario, se nominato.
2. Il Consiglio Direttivo Allargato è convocato almeno due volte l’anno dal Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri o di un terzo dei suoi membri.
3. Il Consiglio Direttivo Allargato esprime il suo parere sulle attività e sulle decisioni con cui il Consiglio Direttivo ha attuato il programma annuale delle attività dell’Associazione approvato dall’Assemblea e ne riferisce all’Assemblea dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo Allargato, a maggioranza assoluta dei membri che non fanno parte del Consiglio direttivo, può proporre modifiche o integrazioni sulle attività e sulle decisioni che il Consiglio Direttivo ha programmato di svolgere ovvero sulla scelta dei coordinatori di gruppo e dei delegati di cui all’art. 19, comma 2, qualora ritenga tali modifiche o integrazioni necessarie per dare attuazione al programma annuale dell’Associazione approvato dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di esprimersi sulle modifiche e integrazioni proposte e ne riferisce all’Assemblea dei soci qualora in tutto o in parte non intenda accoglierle.
5. Al di fuori delle ipotesi indicate nel comma 4, il Consiglio Allargato adottata le sue deliberazioni col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti alla riunione. Il Consiglio Direttivo Allargato si esprime per consenso o per votazione palese.
6. Le votazioni a scrutinio segreto possono essere deliberate solo in presenza di almeno la metà dei consiglieri del Consiglio Direttivo.



Art. 22
(Nomina del Presidente, del Vicepresidente, del tesoriere e del segretario dell’Associazione)

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, il tesoriere ed il segretario dell’Associazione, previa consultazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo Allargato. Può altresì eleggere il presidente onorario dell’Associazione tra i soci e le socie che abbiano avuto particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione.
2. La riunione per l’elezione è convocata e presieduta dal membro del Consiglio direttivo più anziano di età appena eletto dall’Assemblea e con la segreteria del più giovane. Dopo l’elezione del Presidente dell’Associazione la riunione è presieduta da costui. L’elezione deve svolgersi subito dopo l’elezione dei membri del Consiglio direttivo da parte dell’Assemblea dei soci e comunque non oltre i trenta giorni successivi e deve essere comunicata subito a tutti i soci e a tutte le socie. Fino all’elezione dei nuovi organi da parte del Consiglio direttivo sono prorogate le funzioni del Presidente e del Vicepresidente dell’Associazione precedentemente in carica.
3. In caso di candidature plurime alla medesima carica l’elezione avviene a scrutinio segreto e qualora nessuno ottenga almeno la maggioranza assoluta dei voti si procede contestualmente al ballottaggio tra i due più votati. L’elezione avviene con votazioni distinte e svolte in modo consecutivo che riguardano anzitutto il Presidente, poi il Vicepresidente, poi il tesoriere e infine il Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei suoi componenti, può altresì revocare dalla sua carica il Presidente dell'Associazione o il vice Presidente o il tesoriere o il segretario, ne informa immediatamente tutti i soci e contestualmente provvede all’elezione dei sostituti, salvo che debba essere convocata l’Assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 17.
5. In caso di dimissioni, di morte o impedimento permanente o di mancata reiscrizione all’Associazione del Presidente o del Vicepresidente o del tesoriere o del segretario il Consiglio direttivo entro i successivi trenta giorni ne elegge i nuovi tra i suoi membri, salvo che debba essere convocata l’Assemblea ai sensi dell’articolo 17.
6. In deroga ai commi 1,2 e 3, l’Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare, prima dell’inizio delle votazioni per l’elezione del Consiglio, che anche il Presidente sia eletto a scrutinio segreto direttamente da parte dei soci partecipanti a quella riunione dell’Assemblea.



Art. 23
(Il Segretario dell’associazione)

1.Il segretario dell’associazione raccoglie le richieste di convocazioni e sovrintende all’invio delle convocazioni del Consiglio direttivo, del Consiglio direttivo allargato e dell’Assemblea, redige i verbali sintetici delle loro deliberazioni e ne informa tempestivamente i soci e le socie, sovrintende alla tenuta dei registri dei verbali sintetici e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, del Consiglio direttivo allargato e dell’assemblea dei soci.
2. Il segretario dell’associazione sovrintende alla raccolta delle domande di iscrizione all’Associazione, alle reiscrizioni dei soci e all’aggiornamento del registro dei soci e delle socie, raccoglie le eventuali proposte di iniziative nazionali dell’Associazione e i reclami presentati dai soci e dalle socie.
3. Il Segretario sovrintende al più celere invio delle comunicazioni da e per il Consiglio direttivo e il Presidente indirizzate alle sezioni locali, ai delegati di sezione e ai consiglieri delegati o inviate dalle sezioni locali o dai delegati di sezione o dai consiglieri delegati.



Art. 24
(Il tesoriere dell’Associazione)

1. Il tesoriere dell’Associazione coadiuva il Presidente nella predisposizione dei progetti dei bilanci, nell’organizzazione e nella supervisione sull’andamento delle finanze, nel coordinamento delle iniziative volte al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e nella gestione finanziaria.



Art. 25
(Il Vicepresidente dell’Associazione)

1. Il Vicepresidente su richiesta del Presidente lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e, in caso di una sua assenza o di un suo impedimento temporaneo, anche su sua delega, sostituisce il Presidente nella convocazione o nella presidenza delle riunioni del Consiglio direttivo o dell’Assemblea dei soci o nello svolgimento di funzioni di rappresentanza dell’Associazione in pubbliche riunioni.
2. In caso di morte o di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne informa immediatamente tutti i membri del Consiglio direttivo e tutti i soci, convoca entro i successivi trenta giorni una riunione del Consiglio direttivo per eleggere il nuovo Presidente e transitoriamente esercita tutte le funzioni del Presidente.




IL PRESIDENTE

Art. 26
(Funzioni del Presidente dell’Associazione)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Direttivo Allargato, sovrintende all’attuazione delle decisioni prese, salvo quando ciò spetti o sia stato delegato ad altri organi sociali o ad altri membri del Consiglio direttivo o al delegato di una sezione territoriale.
2. Il Presidente adotta i provvedimenti necessari ad assicurare le ordinarie attività e ripartisce le mansioni tra i vari collaboratori dell’Associazione e verifica l’effettivo svolgimento dei compiti ad essi assegnati, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio direttivo o dal consigliere delegato a sovrintendere alla singola attività.



Art. 27
(Atti indifferibili ed urgenti)

1. Il presidente può adottare in nome e per conto dell’Associazione atti urgenti, la cui deliberazione è attribuita dal presente Statuto al Consiglio direttivo, per i quali non sia possibile che il Consiglio deliberi in tempo utile neppure con la procedura di silenzio-assenso.
2. Il tali ipotesi, il Presidente comunica immediatamente agli altri membri del Consiglio direttivo i motivi dell’indifferibilità e dell’urgenza e i contenuti della decisione presa per ottenerne la ratifica, anche telematica.
3. Il Consiglio direttivo può deliberare preventivamente criteri e modi con i quali il Presidente possa orientare le sue decisioni in ipotesi ricorrenti di determinati atti indifferibili ed urgenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo circa la ratifica degli atti indifferibili ed urgenti sono adottate senza il voto del Presidente.




GRATUITA' DELLE CARICHE


Art. 28
(Gratuità delle cariche e casi di rimborso delle spese effettivamente sostenute)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Il Consiglio Direttivo, anche sulla base di criteri generali indicati al Presidente, può riconoscere il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, per lo svolgimento delle funzioni associative.



FONDO COMUNE E PROVENTI

Art. 29
(Fondo comune dell’Associazione - Divieto di distribuire utili)

1. I Contributi dei soci e delle socie ed i beni acquistati con questi, nonché gli altri proventi dell’Associazione costituiscono il Fondo comune dell'Associazione.
2. Il Fondo comune dell’Associazione non può essere diviso tra i soci o tra le socie ed è comunque fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



Art. 30
(Beni e proventi dell’Associazione)

1. I proventi dell'Associazione sono rappresentati da:
a) quote e contributi degli associati o delle associate;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; in tali entrate rientrano anche i proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, iniziative culturali ed editoriali e dalla partecipazione a studi e ricerche che rientrino nell'oggetto sociale;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.



Art. 31
(Scioglimento)

1.All’atto dello scioglimento dell’associazione, tutti i beni esistenti verranno devoluti ad associazioni con finalità analoghe al presente statuto o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


BILANCIO E GESTIONE

Art. 32
(Bilanci e rendiconti)

1. Il Presidente e il tesoriere curano gli adempimenti connessi all’obbligo di redazione di rendiconti economico - finanziari dell’associazione.
2. Al termine di ogni anno solare a cura del Consiglio direttivo è redatto il bilancio ed il conto perdite e profitti che dovrà essere approvato entro quattro mesi dall’inizio dell’anno sociale successivo dall’Assemblea ordinaria. Qualora particolari esigenze lo prevedano il bilancio può essere approvato entro sei mesi dall’inizio dell’anno sociale.
3.Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, contenente il conto consuntivo, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
4. Il conto consuntivo deve indicare in modo analitico
a) l’ammontare dei proventi derivanti dalle diverse tipologie di entrate indicate nell’articolo 30;
b) l’ammontare delle spese sostenute per ogni iniziativa nazionale dell’Associazione e per il funzionamento e le attività di ogni Sezione.
5. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo, su proposta del tesoriere e del Presidente, e deve essere sottoposto all’esame dell’Assemblea ordinaria.
6. Qualora l’assemblea respinga il rendiconto proposto dal Consiglio direttivo, il Consiglio direttivo si dimette e l’Assemblea nella stessa riunione elegge nuovi consiglieri.



Art. 33
(Risultato dell’esercizio)

1. Gli utili che risultano dalla gestione annuale, dedotto il 20% da mandarsi al Fondo comune, saranno devoluti all'incremento delle attività istituzionali dell’Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.




DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I
Subito dopo la conclusione dell’Assemblea straordinaria dei soci che ha approvato il presente nuovo Statuto, con le modifiche introdotte nel settembre 2013, l’Assemblea ordinaria dei soci è di diritto convocata nella stessa sede e nella stessa riunione ed esamina ed approva il programma annuale delle attività dell’associazione e il bilancio consuntivo relativo al 2012.



II
Le norme del nuovo Statuto sui contenuti e sulla gestione del bilancio, del conto consuntivo e del rendiconto economico-finanziario si applicano a partire dal bilancio dell’anno solare 2013, il cui rendiconto deve essere approvato nell’anno 2014.
Le norme del nuovo Statuto in materia di voto di ogni socio durante le riunioni dell’Assemblea si applicano dalla prima riunione successiva a quella del settembre 2013 e non comportano decadenza del Consiglio direttivo eletto nell’ottobre 2012.



III
Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti il precedente Statuto dell’Associazione e deve essere immediatamente pubblicato sul sito internet dell’Associazione, subito dopo la sua registrazione nei modi previsti dalla legge.