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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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21.01.2010

Tribunale di Milano: Anche i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea possono accedere al pubblico impiego

 
L’ordinanza del giudice del lavoro di Milano su un ricorso promosso da un cittadino canadese cui era stato negato l’accesso alle graduatorie per il personale docente per le conversazioni in lingua estera di cui al D.M. n. 56/09
 
Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza dd. 11.01.2010 n. 9083/09 (accesso pubblico impiego) (621.52 KB)
 

Per il giudice del lavoro di Milano è discriminatoria la norma di cui al D.M. n. 56/2009 che riserva l'accesso alle graduatorie per i lettori di lingua straniera ai soli cittadini italiani o dei Paesi membri dell'Unione europea, con una possibilità limitata e residuale per i cittadini di altri Paesi  qualora debba essere insegnata una lingua che sia ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari e ove non siano reperibili candidati in possesso della cittadinanza comunitaria.

Secondo il giudice di Milano, la norma sulla  parità di trattamento in materia di occupazione tra lavoratori migranti e nazionali, di cui alla Convenzione OIL n. 143/75, pienamente recepita nel nostro ordinamento con l'art. 2 c. 3 del  d.lgs. n. 286/98, deve prevalere sulla legislazione in materia di pubblico impiego di cui al D.P.R. n. 487/94 e al D.lgs. n. 165/2001,  cui il decreto ministeriale ha fatto riferimento. Ne consegue che agli stranieri extracomunitari va garantito l'accesso al pubblico impiego con le sole limitazioni previste in relazione allo svolgimento di attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, al pari dei cittadini dell'Unione europea.

 
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