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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.12.2009

Agrigento e Cuneo: sollevata la questione di legittimitą costituzionale per il reato d'ingresso e soggiorno irregolare

 
I giudici di pace hanno ordinato il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 10 bis del dlgs.286/98 come modificato dalla legge n. 94/2009.
 
Giudice di Pace di Cuneo, ordinanza del 16 ottobre 2009 (63.15 KB)
Giudice di Pace di Agrigento, ordinanza del 15 dicembre 2009 (576.93 KB)
 
A Cuneo e ad Agrigento, come gia' in altri tribunali italiani, sono stati sospesi  i processi contro cittadini stranieri accusati del nuovo reato d'ingresso e soggiorno irregolare perche' i giudici di pace, accogliendo le eccezioni di costituzionalità sollevate dalle Procure, hanno rinviato all'esame della Corte Costituzionale la legittimità dell'art. 10 bis del dlg.286/98.
Il Giudice di Pace di Agrigento ha rilevato «come il principio di necessaria offensività del diritto penale costituisca un limite alla discrezionalità del legislatore: non è consentito che per finalità di mera deterrenza siano introdotte sanzioni che non si ricollegano a fatti colpevoli ma, piuttosto, a modi di essere ovvero ad una mera disobbedienza priva di disvalore, anche potenziale, per un determinato bene giuridico che si deve proteggere. In definitiva, l'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero non paiono rappresentare, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante».

Per approfondire vai alla pagina dedicata La condizione giuridica dello straniero dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009 sulla sicurezza pubblica 

Si ringraziano gli avv.ti Gianluca Vitale e Leonardo Marino per le segnalazioni.
 
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