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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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11.12.2009

Commissione europea: La legislazione regionale del FVG sulla "carta famiglia" potrebbe determinare una discriminazione vietata dal diritto comunitario

 
La risposta del Commissario europeo Spidla a nome della Commissione europea all'interrogazione presentata dalla parlamentare europea Serracchiani (PD)
 
Risposta del Commissario europeo Spidla all'interrogazione parlamentare sulla norma regionale del FVG in materia di "carta famiglia" (04.12.2009) (18.95 KB)
 
In data  4 dicembre  2009, il Commissario europeo Vladimir Spidla ha risposto all'interrogazione presentata in sede di Parlamento europeo dalla parlamentare friulana Debora Serracchiani in merito ai profili discriminatori della l.r. f.v.g. n. 12/2009 relativa ai benefici della c.d. "carta famiglia", per il cui accesso il legislatore regionale ha  previsto un requisito di anzianità di residenza di otto anni in Italia, di cui uno nella regione FVG.

La Commissione europea ritiene che il beneficio della "carta famiglia" potrebbe rientrare tra le prestazioni familiari di sicurezza sociale previste dal regolamento comunitario n. 1408/71, secondo l'autonoma definizione prevista dal diritto comunitario, per cui andrebbe di conseguenza applicato il principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Ugualmente, la Commissione europea rileva che la "carta famiglia" potrebbe essere considerata un vantaggio sociale suscettibile di facilitare la mobilità dei lavoratori comunitari all'interno dell'Unione europea e, pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, dovrebbe essere concessa nel rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, con riferimento ai lavoratori migranti dell'UE e per le altre categorie di cittadini UE a norma del Trattato CE.

Tuttavia, la Commissione sottolinea che nei casi di discriminazione indiretta fondati su criteri apparentemente neutri che possono mettere persone appartenenti ad una determinata categorie protetta dal diritto comunitario in posizione di particolare svantaggio rispetto agli altri ed in particolare ai lavoratori o cittadini nazionali, occorre procedere ad una valutazione della giustificazione adottata dall'autore del provvedimento, volta ad analizzare le finalità addotte, così come la proporzionalità del danno arrecato ai soggetti discriminati rispetto alle medesime finalità del provvedimento. Tale valutazione- afferma la Commissione - spetta innanzitutto ai giudici nazionali.

Per un approfondimento sulla legislazione regionale del Fvg in materia di "carta famiglia", si veda la news ASGI del 25 agosto 2009,  così come il parere dell'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), nella News ASGI del 28 novembre 2009

 
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