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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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11.12.2009

Sollevata la questione di costituzionalitą dell'obbligo di denuncia del reato di clandestinitą da parte del giudice adito dallo straniero irregolare per la tutela dei propri diritti fondamentali

 
L'ordinanza di remissione degli atti alla Corte Costituzionale emanata dal giudice del lavoro di Voghera in una causa per risarcimento danni a seguito di infortunio sul lavoro dello straniero irregolare
 
Tribunale di Voghera, ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale dd. 20.11.2009 R.G. 91/09 (354.78 KB)
 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Voghera  rinvia alla Corte Costituzionale l'art. 10 bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dalla legge n. 94/09 che ha introdotto il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno irregolare, nella parte in cui non prevede una deroga all'obbligo di denuncia del reato a favore dell'autorità giudiziaria cui il cittadino straniero irregolare si sia rivolto per la tutela dei propri diritti fondamentali.


Il giudice del lavoro di Voghera ha emanato tale ordinanza nel corso di un procedimento per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un immigrato irregolare di origini egiziane ed un datore di lavoro italiano, ai fini del riconoscimento a favore del primo dei diritti ad un giusto salario, nonché al risarcimento del danno patito in conseguenza di un infortunio occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.


Nel corso del procedimento, il ricorrente non si è presentato in aula per l'interrogatorio sostenendo la sua difesa che  ciò avrebbe determinato l'obbligo di denuncia da parte del giudice medesimo per il reato di ingresso o soggiorno irregolare del ricorrente, l'immediata identificazione dello straniero da parte della polizia giudiziaria e il rito direttissimo dinanzi al giudice di pace con pressoché certa condanna ed espulsione.


Il giudice ha riconosciuto la rilevanza della  questione in relazione allo specifico procedimento, così come la fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in relazione ad una molteplicità di diritti costituzionalmente garantiti.

Innanzitutto, il giudice ipotizza la violazione dell'art. 24 Cost. relativo al diritto di difesa e di accesso alla giustizia, quale diritto fondamentale spettante a tutti, poiché lo straniero irregolare sarebbe indotto a rinunciare alla tutela dei propri diritti fondamentali (tra cui il diritto al pagamento di una retribuzione equa, art. 36 Cost., il diritto al risarcimento del danno da lesione del bene salute, art. 32 Cost.) per non correre il rischio, se non la certezza, di essere denunciato per il reato di clandestinità e sottoposto ad espulsione. Il giudice sottolinea gli effetti sociali di detta situazione, con conseguenze di sostanziale impunità per i datori di lavoro responsabili dello sfruttamento lavorativo di immigrati privi di regolare soggiorno e relativa lesione alla dignità umana, tutelata dall'art. 2 Cost.

Ugualmente, il giudice di Voghera ipotizza la violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.),  in quanto la disparità di trattamento  nell'accesso alla tutela giurisdizionale e al diritto di difesa a danno dello straniero irregolare risulterebbe irragionevole e sproporzionata  poichè fondata su una condizione soggettiva di per sé non sintomatica di particolare pericolosità sociale (Corte Costituzionale n. 78/2007). Inoltre, appare irragionevole che il divieto di segnalazione  dello straniero irregolare sia stato previsto solo per gli operatori sanitari a tutela del diritto fondamentale alla salute degli immigrati irregolari e non anche per i giudici aditi per procedimenti volti alla tutela del medesimo diritto ovvero di diritti parimenti fondamentali e previsti anche internazionalmente (Convenzione OIL n. 143/1975), con conseguente possibile violazione degli art. 10 e 117 Cost.

 
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