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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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18.11.2009

Sentenza della Cassazione su conflitti di giurisdizione e audizione dei minori in caso di sottrazione internazionale illecita di minori

 
La Suprema Corte si pronuncia sui conflitti di giurisdizione nei procedimenti per la modifica delle condizioni di affido dei minori e a seguito di sottrazione internazionale illecita dei minori. L’audizione dei minori è necessaria anche nei procedimenti relativi alla sottrazione internazionale.
 
 
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, interviene sulla materia dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti di affidamento e modifica delle condizioni di affido dei minori anche a seguito di sottrazione illecita dei minori e loro trasferimento all'estero.

La Suprema Corte ribadisce e chiarisce dunque il quadro normativo risultante dal Regolamento comunitario 27 novembre 2003 n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

In particolare, la Suprema Corte ricorda che  in base all'art. 8 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, il criterio di giurisdizione tra autorità giurisdizionali di Stati membri dell'U.E. in ordine a decisioni sull'affido e sul diritto di visita è quello della residenza abituale del  figlio. L'art. 9 del Regolamento CE stabilisce il principio di ultraattività della preesistente residenza abituale del minore, nel caso di trasferimento lecito di uno dei coniugi con i figli in altro Stato membro dell'Unione europea, per cui permane la giurisdizione del precedente Stato di residenza per i successivi tre mesi dal trasferimento, salvo il diverso consenso delle parti. L'art. 10 del Regolamento  estende il periodo di ultra attività della preesistente residenza abituale del minore nei casi di trasferimento illecito del  minore e suo mancato rientro. Tale termine viene infatti esteso ad un anno a decorrere dalla data in cui il genitore cui il minore sia stato sottratto ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza del luogo di nuova residenza del minore. In base a tali regole  dunque deve essere risolta la questione della giurisdizione delle decisioni di affido e visita del minore in caso di istanze multiple presentate dai genitori dinanzi a tribunali in seno a paesi diversi dell'Unione Europea . In virtù delle norme sulla litispendenza e connessione, di cui agli art. 19 e 20 del Regolamento comunitario, dunque, l'autorità giurisdizionale adita, preso atto di un'istanza precedentemente depositata presso altro tribunale estero, deve sospendere il procedimento fintantoché l'autorità giudiziaria estera si pronunci sulla  propria competenza, salva la possibilità di emanare provvedimenti cautelari e di urgenza, riferiti alla presenza dei minori entro il territorio nazionale.

La Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito, inoltre, che costituisce  una  sottrazione illecita internazionale di minore,  punibile anche penalmente, anche il caso in cui sia il genitore affidatario a trasferire all'estero il figlio senza il consenso dell'altro genitore che sia titolare di un diritto di visita, ma solo qualora  la mobilità internazionale e mutabilità della residenza abituale dei figli  sia stata convenzionalmente  esclusa dai coniugi nelle condizioni concordate della separazione (Cass. 2 luglio 2007, n. 14960, 14 luglio 2006 n. 16092, 5 maggio 2006 n. 10374).


Pertanto, nella situazione specifica di un figlio affidato alla madre finlandese con diritto di visita del padre, cittadino italiano, e poi illecitamente trasferito in Finlandia dalla madre, la Corte di Appello di Rieti ha correttamente affermato la propria giurisdizione in materia di decisioni sulla modifica delle condizioni di affido, così come giustamente il Tribunale di Helsinki ha affermato la propria competenza solo in relazione alle decisioni d'urgenza volte a garantire il diritto di visita del padre durante la presenza dei figli in Finlandia.


 La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della cittadina finlandese nella parte in cui ella lamentava la mancata audizione dei minori da parte dell'autorità giudiziaria italiana, che quest'ultima aveva giustificato  in quanto non imposta per legge, in ragione del carattere urgente e meramente ripristinatorio della situazione precedente all'illecito trasferimento,  proprio del procedimento giudiziario.

La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso anche in considerazione della vigenza di norme di rango sovranazionale, quali l'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1991 e l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, che esclude l'audizione dei minori nei procedimenti giudiziari che li riguardano ed in ordine al loro affidamento solo nei casi in cui possa arrecare loro danno (Cassazione 16 aprile 2007 n. 9094) ovvero, in ragione dell' età del minore medesimo o di altre comprovate ragioni, vi sia assenza di discernimento dei medesimi.


Nota a cura di Walter Citti, segreteria organizzativa ASGI

  

  

Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, sentenza n. 22238 del 21 ottobre 2009

 
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