ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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16.11.2009

Il permesso di soggiorno CE rilasciato in formato cartaceo non consente di lavorare o studiare negli altri Paesi dell’UE

 
Il 22 giugno 2009 si è tenuto un incontro a Bruxelles avente ad oggetto “l’analisi delle modalità attuative della Direttiva 109/2003/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornati di lungo periodo”.
 
 
Nel corso dell’incontro è emerso che molti Stati membri non riconoscono i permessi di soggiorno elettronici senza la prescritta dicitura: ”soggiornante di lungo periodo CE”. Inoltre, è stato sottolineato che nessun valore può essere riconosciuto al rilascio di una attestazione volta a certificare lo “status” di cittadino di Paesi terzi, atteso che tale atto ha valenza limitatamente al territorio nazionale. Pertanto la Circolare del Ministero dell’Interno del 24 gennaio 2008 n. 400/C/2008/355/P/10.2.2., che consente al cittadino straniero di richiedere direttamente in questura una specifica attestazione volta a certificare i motivi che hanno dato luogo all’emissione del titolo di soggiorno, ad esempio “soggiornante di lungo periodo CE”, ha valore solo nel territorio italiano. Infine, è stato ribadito che lo status di soggiornante di lungo periodo viene riconosciuto nel territorio di qualsiasi altro Stato membro solo quando si è in possesso di un titolo di soggiorno elettronico recante la dicitura “soggiornante di lungo periodo CE”.

La circolare


Fonte: www.permessidisoggiorno.anci.it

Si ringrazia Giovanni Savini per la segnalazione.
 
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