ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
04.11.2009

Il Tribunale di Rimini: "Gli stranieri possono accedere ai concorsi pubblici"

 
Accolto in sede cautelare il ricorso di una cittadina albanese contro la decisione dell'Azienda Sanitaria di escluderla dalla graduatoria di un concorso pubblico per operatori socio-sanitari.
 
 

Il Tribunale di Rimini accoglie un ricorso della FP Cgil e obbliga l'Ausl ad assumere con contratto a tempo indeterminato una lavoratrice albanese considerando discriminatoria la sua esclusione da una procedura concorsuale per l'assunzione di n. 5 operatori socio sanitari.


L'ordinanza cautelare  è stata pronunciata dal giudice del lavoro di Rimini, su ricorso promosso dalla cittadina albanese con il sostegno della CGIL funzione pubblica di Rimini, mediante l'azione civile anti-discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98.
Nell'ordinanza il giudice afferma l'esistenza del fumus boni iuris del ricorso in quanto l'accesso all'occupazione dovrebbe essere garantito per gli stranieri allo stesso modo di quanto previsto per i cittadini italiani , salvo le attività lavorative che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri.
Poichè la qualifica di operatore socio-sanitario non rientra tra quelle per le quali sia imprescindibile il requisito della cittadinanza italiana (D.P.C.M. n. 174/94), il ricorso è stato accolto in sede cautelare.
Nell'ordinanza il giudice ha fatto riferimento alla precedente giurisprudenza favorevole all'accesso al pubblico impiego degli stranieri di paesi terzi non membri dell'Unione Europea (in particolare Corte di Appello di Firenze 21.12.2005, n. 415) e ha sottolineato implicitamente l'irragionevolezza dell'esclusione della ricorrente dalla graduatoria per una posizione lavorativa, quella di operatore socio-sanitario, presso la quale era già impiegata dalla medesima Azienda sanitaria locale con un rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'Azienda Sanitaria locale è stata condannata al pagamento delle spese legali e processuali.

L'ordinanza del Tribunale di Rimini

 
» Torna alla lista