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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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02.11.2009

TAR Sicilia: al giudice ordinario la giurisdizione sul permesso per motivi umanitari

 
Il TAR Sicilia si conforma all'orientamento delle Sezioni unite della Corte suprema di Cassazione in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
 
 
Con 2 recenti sentenze il TAR Sicilia rinvia alla giurisdizione del giudice ordinario il ricorso che era stato proposto contro il silenzio della Questura di fronte a richieste di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari formulate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c - ter), del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione, approvato con D.P.R. 31.08.1999, n. 394, cioè con richiesta diretta al Questore, e non nell'ambito di una richiesta di protezione internazionale.I casi prendevano le mosse da una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari formulata direttamente al Questore ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c - ter), DPR 31.08.1999, n. 39.Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009 avevano affermato che la domanda riguardante il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una situazione giuridica qualificabile come diritto soggettivo ed appartenente alla categoria dei diritti umani fondamentali, garantiti dall'art. 2 e 10 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione II
Sentenza n. 1703 del 23 ottobre 2009
Sentenza n. 1702 del 23 ottobre 2009


Si ringrazia per la segnalazione Daniele Papa.
 
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