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19.10.2009

Il giudice del lavoro di Brescia: "Nullo il licenziamento della badante straniera da parte del datore di lavoro che non intenda regolarizzarla"

 
Il giudice del lavoro di Brescia ordina la reintegrazione della badante straniera nel posto di lavoro e la presentazione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di emersione
 
Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ordinanza 25 settembre 2009 (34.55 KB)
 
Il giudice del lavoro di Brescia: "E' discriminatorio e, dunque, illegittimo il licenziamento operato nei confronti della badante straniera dal datore di lavoro non intenzionato a regolarizzarla in base all'art. 1 ter della legge n. 102/09. Il licenziamento va dunque annullato e la lavoratrice deve essere reintegrata nel posto di lavoro. Il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione di emersione della lavoratrice allo Sportello Unico entro i termini previsti dall'art. 1 ter della legge n. 102/09.

  

Significativa ordinanza del giudice del lavoro di Brescia che ha  ritenuto discriminatorio il licenziamento operato nei confronti di un badante salvadoregna da un datore di lavoro che non intendeva regolarizzarla nei termini previsti dall'art. 1 ter della legge n. 102/09. Decidendo nell'ambito della procedura cautelare, il giudice del lavoro di Brescia  ha annullato il licenziamento (ex art. 3 della legge n. 108/90), ed affermando di "non potersi ritenere legata al mero arbitrio del datore di lavoro la presentazione della dichiarazione di emersione di cui alla legge n. 102/09", ha ordinato la reintegrazione della lavatrice  nel posto di lavoro e la presentazione entro il 30 settembre della dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dalla legge n. 102/09.

  

 
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