ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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25.08.2009

Discriminazioni nell'accesso al welfare regionale - Esposto ASGI alla Commissione europea

 
L'ASGI invia un esposto alla Commissione europea in merito ai nuovi requisiti di accesso al beneficio sociale della "carta famiglia" previsti dalla legislazione regionale del FVG.
 

L'ASGI ha inviato un esposto alla Commissione Europea chiedendo che venga avviata una procedura di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari in relazione ai profili di contrasto con il diritto europeo della nuova normativa approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di requisiti di accesso al beneficio sociale della "Carta famiglia".

Con l'art. 11 comma 13 della  legge regionale  F.v.g. n. 12 dd. 23 luglio 2009,  è stato modificato il requisito soggettivo di anzianità di residenza ai fini dell'accesso al beneficio sociale denominato "Carta Famiglia" previsto dalla Legge Regionale F.v.g. 7 luglio 2006, n. 11 ("Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"). Tale requisito di anzianità di residenza, previsto nel testo originario della legge n. 11/2006 nel termine di  "almeno un anno in regione", è stato portato ad "almeno otto anni in Italia di cui uno in regione".

La "Carta Famiglia" è un beneficio socio-assistenziale che attribuisce al titolare (genitore con almeno un figlio  a carico) il diritto soggettivo all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria ( art. 10 commi 2 e 5 L.r. n. 11/2006).


Nell' esposto, l'ASGI sostiene che il requisito di anzianità di residenza in Italia per almeno otto anni, introdotto dalla L.r. n. 12/2009 ai fini dell'accesso al beneficio socio-assistenziale della "Carta Famiglia", costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini stranieri residenti nel territorio della Regione F.v.g., in quanto è suscettibile di operare principalmente a loro danno.

 Per tale ragione, l'ASGI ritiene che tale discriminazione sia illegittima in quanto vietata dal diritto comunitario, almeno con riferimento a quelle categorie di cittadini migranti protette dal diritto comunitario medesimo (cittadini comunitari e loro famigliari, titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria).

L'ASGI ha segnalato la normativa regionale anche all'Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali, l'Autorità indipendente contro le discriminazioni razziali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le pari Opportunità, chiedendo l'emanazione di un parere in merito, anche in considerazione dell'intento manifestato dalle forze di maggioranza del Consiglio regionale del FVG di estendere nelle prossime settimane  tale o  analoghi criteri di anzianità di residenza anche ad altri strumenti del welfare regionale.


Il testo integrale dell'esposto inviato dall'ASGI alla Commissione Europea


Il testo della segnalazione inviata all'UNAR


Il testo della Legge regionale F.V.G. n. 12/2009


Il testo originario della L.r. 7 luglio 2006 n. 11 ("carta famiglia")