La scelta del mezzo telematico per la diffusione del documento, oltre a consentire un agevole approccio a tutti gli operatori del settore e a chiunque fosse interessato alla materia, permetterà alla Direzione centrale di proseguire nella sua attività di studio e garantire un costante e rapido aggiornamento.
In tale ottica, sono stati inseriti i primi orientamenti in ordine alla recente entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94, con riserva di ulteriori approfondimenti.
Fonte: Ministero dell'Interno
Con riferimento alla delicata questione della traduzione dei documenti scritti in lingua straniera, ai fini della loro presentazione agli ufficiali di stato civile italiani, il nuovo Massimario edito dal Ministero dell'Interno smentisce un'interpretazione che era stata adottata dal Comune di Pordenone e da altre amministrazioni locali, secondo la quale dette traduzioni se presentate da cittadini extracomunitari devono necessariamente essere effettuate dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero e non invece eventualmente in alternativa anche da un traduttore giurato in Italia ovvero dall'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia.
Nel nuovo massimario edito dal Ministero dell'Interno si precisa invece che traduzioni o certificazioni di conformità al testo straniero possono essere alternativamente effettuate dall'autorità consolare diplomatica o italiana nel paese di orgine del documento, ovvero dall'autorità consolare o diplomatica straniera in Italia ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (pag. 24), senza che si faccia menzione di una disparità di trattamento a seconda della cittadinanza, comunitaria o extracomunitaria, del soggetto presentante; disparità dunque che dovrebbe ritenersi esclusa e non operante.
Viene così smentito quanto il sottosegretario agli Interni Davico aveva affermato in Parlamento il 25 settembre 2008, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, per cui il Ministero dell'Interno avrebbe assunto un nuovo orientamento rispetto alla traduzione dei documenti e certificazioni estere prodotte dai cittadini extracomunitari ai fini di stato civile, in base alla quale d'ora in avanti gli enti locali dovevano accettare soltanto la documentazione munita di traduzione dichiarata conforme dalle competenti rappresentanze consolari o diplomatiche italiane all'estero, tranne naturalmente nei casi in cui la certificazione veniva rilasciata su modello internazionale ovvero la traduzione non poteva essere richiesta in virtù di accordi internazionali.