ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
12.10.2009

La normativa italiana in materia di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali č conforme alla direttiva europea n. 2000/43

 
La Commissione europea chiude l'azione legale avviata contro l'Italia in relazione al recepimento della direttiva n. 2000/43. Dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 59/2008, la normativa italiana č conforme al diritto comunitario
 
 
La Commissione chiude delle azioni legali dopo che l'Italia e l'Austria hanno adottato nuove leggi in materia di parità indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

La Commissione chiude delle azioni legali dopo che l'Italia e l'Austria hanno adottato nuove leggi in materia di parità indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

La Commissione europea ha deciso oggi di chiudere le procedure di infrazione contro l'Italia e l'Austria dopo che entrambi i paesi hanno proceduto a dare efficace attuazione alla normativa UE volta ad ovviare alla discriminazione razziale. Le procedure di infrazione erano state aperte poiché in entrambi i paesi la legislazione nazionale era incompatibile con la direttiva UE sulla parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva 2000/43/CE), adottata nel giugno 2000 (si veda anche MEMO/07/257 ). La direttiva vieta qualsiasi discriminazione diretta e indiretta basata sulla razza o sull'origine etnica sia sul luogo di lavoro che al di fuori di esso.

Vladimír Špidla , Commissario responsabile per le pari opportunità, ha affermato: "Sono lieto nel constatare che il dialogo costruttivo tra gli Stati membri e la Commissione abbia prodotto ancora una volta un miglior grado di protezione dei cittadini contro la discriminazione. Ci auguriamo di poter adottare nei prossimi mesi decisioni analoghe in relazione ad altri paesi che abbiano realizzato progressi in tale campo. L'UE dispone di un quadro giuridico senza pari per la lotta contro la discriminazione, ma per essere efficace esso deve venire opportunamente recepito e applicato a livello nazionale."

Nella procedura di infrazione aperta contro l' Austria la Commissione argomentava che la normativa nazionale non era conforme al disposto della direttiva in relazione a tre punti: la definizione di molestie, l'assenza di sanzioni adeguate in caso di licenziamenti discriminatori e il mancato recepimento delle regole sulla protezione delle vittime. A livello federale l'Austria ha modificato la sua legislazione nel 2008 per adattarla sulla base delle argomentazioni presentate dalla Commissione. La Commissione è giunta ora alla conclusione che l'Austria ha recepito in modo corretto la direttiva 2000/43/CE.

Nel caso dell' Italia la Commissione aveva constatato che la legislazione italiana era incompatibile con la direttiva 2000/43/CE in relazione a tre punti: definizione di molestie, onere della prova e protezione delle vittime. L'Italia ha notificato una nuova legge, adottata il 6 giugno 2008, che affronta le questioni denunciate dalla Commissione. In seguito a un'analisi dei fatti e a discussioni bilaterali con l'Italia la Commissione ritiene ora che l'Italia abbia correttamente recepito la direttiva.

Contesto

La politica antidiscriminazione (in ambiti che esulano dalla discriminazione per genere e nazionalità) è un ambito politico relativamente nuovo per l'UE. La Comunità europea ha acquisito nuovi poteri nel 1999 con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, che le permettono di lottare contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali (nuovo articolo 13 del trattato CE). Ciò ha portato nel 2000 all'adozione unanime da parte degli Stati membri di due direttive:

  • Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ("direttiva sulla parità tra le razze"). Questa direttiva copre la discriminazione diretta e indiretta nonché le molestie negli ambiti dell'occupazione, della formazione professionale, dell'istruzione, della protezione sociale (comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria), delle prestazioni sociali, e dell'accesso a beni e servizi (incluso l'alloggio).

  • Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità sul lavoro"). Questa direttiva copre la discriminazione diretta e indiretta nonché le molestie, negli ambiti dell'occupazione e della formazione, motivata da religione o credenze personali, età, handicap e tendenze sessuali. La direttiva comprende disposizioni specifiche in materia di soluzioni ragionevoli per i disabili.

Le scadenze per il recepimento di queste due direttive nella normativa nazionale da parte degli Stati membri erano fissate rispettivamente al 19 luglio e al 2 dicembre 2003 . Per i 10 paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 la scadenza era il 1° maggio 2004. Per la Bulgaria e la Romania essa era stata fissata al 1° gennaio 2007.


Per ulteriori informazioni

Legislazione UE contro la discriminazione

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=it

 
» Torna alla lista