16.09.2009
Piemonte e Emilia Romagna: circolari regionali su dichiarazione di nascita e registrazione dei figli da parte di cittadini stranieri e accesso alle strutture sanitarie
Gli assessorati per la tutela della salute e Sanita' delle regioni Piemonte e Emilia Romagna hanno diffuso note informative ai sanitari sull'applicazione della legge n. 94/09.
Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni non legittime della nuova disposizione normativa (l'art. 6 comma 2 del Dlgs 28 cosi' come modificato dall'art. 1 della
Legge n.94 del 15 luglio 2009), l'Assessorato piemontese ha emanato una circolare esplicativa in riferimento agli atti di stato civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale .
Si fa presente che tali atti sono da considerarsi provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore) ma anche del figlio oggetto del provvedimento, ricordando l'interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione di persona nata sul territorio dello Stato.
Con l'occasione l'Assessorato ricorda la possibilita', in base all'art. 30, comma 1 del D.P.R. 396/2000, di rilascio della dichiarazione di nascita presso la direzione sanitaria in cui avviene il parto entro tre giorni dallo stesso, oltre che presso gli uffici anagrafici del Comune.
Utilmente viene altresi' ricordato il divieto di segnalazione all'autorita' in applicazione dell'art. 35, comma 5 del DLGS 286/98 da parte sia del personale sanitario che amministrativo delle strutture sanitarie.
Tale divieto viene ricordato pure dalla circolare emanata il 15 settembre scorso dall'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna.
Regione Piemonte, circolare dd.11 settembre 2009 dell'Assessorato regionale per la Tutela della Salute e Sanita'Regione Emilia Romagna, circolare dd. 15 settembre 2009 dell'Assessorato Politiche per la Salute.
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