Il Consiglio di Stato, con ordinanza depositata il 26 agosto 2009, sospende in via cautelare l'efficacia della sentenza del TAR Lazio n. 6352/2009, che aveva annullato per illegittimità, alcune parti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno previsto l'identificazione ed il censimento delle persone, anche minori d'età, e dei nuclei familiari presenti nei campi nomadi, attraverso rilievi segnaletici. Al riguardo, i giudici del TAR Lazio avevano rilevato che tali norme risultano in contrasto con quelle di rango superiore in materia di libertà personale, di cui all'art 4 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, secondo cui l'Autorità di Pubblica Sicurezza può disporre rilievi segnaletici solo nei confronti di persone pericolose o sospette o nei confronti di coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità.
Il TAR Lazio, inoltre, con la sentenza n. 6352/2009 aveva annullato alcune parti del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del comune di Milano, adottato dal Prefetto di Milano quale commissario delegato per l'emergenza nomadi in Lombardia, nonché del Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella Regione Lazio, adottato dal Prefetto di Roma quale delegato per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio. Tali regolamenti stabiliscono, tra l'altro, misure restrittive all'accesso delle persone nei centri attrezzati destinati ai nomadi, alle possibilità di ricevere visite da parte di amici e famigliari, subordinano l'ammissione e la permanenza in detti centri alla sottoscrizione di atti di impegno al rispetto di disciplinari interni emanati dai Comuni, stabiliscono l'obbligo per le persone residenti in detti centri di esibire una tessera di riconoscimento e l'obbligatorietà all'avviamento a percorsi lavorativi e formativi. Il TAR Lazio aveva concluso che tali misure apparivano incompatibili con fondamentali libertà costituzionali quali la libertà di circolazione e di soggiorno di cui all'art. 16 Cost., la libertà di scegliere la propria attività lavorativa, il diritto alla privacy e al godimento delle relazioni familiari senza interferenze ingiustificate da parte dei poteri pubblici.
Nell'accogliere l'istanza presentata dal Governo di sospensione cautelare della sentenza di primo grado, Il Consiglio di Stato ha ritenuto "nella valutazione dei contrapposti interessi tipica della sola fase cautelare, allo stato prevalente quello delle Amministrazioni appellanti principali, ferma la necessità di un'approfondita valutazione nel merito tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale laddove sollevano complesse e delicate questioni inerenti all'imprescindibile rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona in uno con il divieto, che pervade l'ordinamento nazionale ed internazionale, di qualsivoglia discriminazione razziale ed etnica".
Il testo dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 06400/2009 Reg. Ric. dd. 26 agosto 2009