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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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10.09.2009

Kafala e ricongiungimento familiare - Pronuncia del tribunale di Brescia

 
L’istituto di diritto islamico della Kafala idoneo ai fini del ricongiungimento familiare del minore . Pronuncia del Tribunale di Brescia.
 
 

Il Tribunale di Brescia riconosce l'idoneità dell'affidamento consensuale di minore attraverso l'istituto di diritto marocchino della kafala ai fini del ricongiungimento familiare in Italia.  L'affidamento in Marocco attraverso l'istituto della Kafala è avvenuto in forma consensuale, cioè mediante un accordo diretto tra i  genitori naturali  e la famiglia di accoglienza, quella della sorella del marito; accordo che tuttavia ha avuto l'omologazione da parte del tribunale marocchino di prima istanza. Secondo il giudice di Brescia, tale omologazione da parte dell'autorità giudiziaria marocchina rende l'istituto della kafala conforme all'interesse del minore e scongiura la possibilità di eventuali abusi di detto istituto per aggirare le norme sull'immigrazione. il Tribunale di Brescia, inoltre,  ha ritenuto di dover riconoscere l'istituto della Kafala ai fini del ricongiungimento in Italia,  sostenendo che lo stato di abbandono del minore era sufficientemente provato anche in relazione alle prove testimoniali fornite nel corso del procedimento, ritenendo quindi soddisfatte le garanzie richieste dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7472/2008.


Tribunale di Brescia, decreto 3 agosto 2009, n. 2724/2008 v.g.


Si veda anche


Tribunale di Rovereto, ordinanza del 21 maggio 2009

 
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