Il reato contravvenzionale di mancata esibizione, senza giustificato motivo, dei documenti di identificazione di cui all'art. 6 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 può trovare applicazione, sussistendone le fattispecie, allo straniero in genere, anche a colui che abbia fatto ingresso illegale nel territorio dello Stato. La Cassazione smentisce un'interpretazione del tribunale di Venezia secondo cui la mancata esibizione dei documenti di identificazione poteva essere sanzionata ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 solo nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, ma non nei confronti degli stranieri irregolari. Ribadendo una giurisprudenza consolidata, a partire dal pronunciamento della Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 45801 del 2003), il giudice di legittimità afferma che la norma stabilisce l'obbligo dello straniero in genere, sia esso regolarmente soggiornante o meno sul territorio nazionale, di munirsi di un documento di identificazione e di esibirlo a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza
Corte di Cassazione, seconda sez. penale, sentenza n. 34068/09 dd. 4 settembre 2009