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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.08.2009

Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio - Trattamento delle istanze pendenti

 
Una circolare del Ministero dell'Interno sul trattamento delle istanze di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio pendenti alla data dell'8 agosto 2009
 
Corte di Cassazione, sez. Unite, sentenza n. 1000 dd.27.01.1995 (cittadinanza per matrimonio) (41.13 KB)
Corte di Cassazione, sentenza n. 7441 dd. 1993 (cittadinanza per matrimonio) (62.52 KB)
 

La legge n. 94/2009 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha introdotto  alcune importanti modifiche alla normativa in materia di acquisto della cittadinanza italiana. Con l'art. 1, comma 11, della legge n. 94/2009 sono state introdotte disposizioni per quanto concerne le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino/a italiano/a. Con la nuova norma, il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano che intende acquistare la cittadinanza italiana, deve possedere il requisito di residenza legale in Italia da almeno due anni dalla data di celebrazione del matrimonio, mentre precedentemente erano sufficienti sei mesi di residenza. Il nuovo termine biennale può essere ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Ugualmente, il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell'adozione del provvedimento, mentre precedentemente, per giurisprudenza consolidata ed in virtù di  pareri del Consiglio di Stato (n. 2487 dd. 30.11.1992  e n. 347 dd. 17.05.1993), era sufficiente che in un determinato momento storico, anche precedente alla presentazione dell'istanza, fossero maturate le condizioni  previste dalla legge (il matrimonio con il cittadino italiano e la residenza legale in Italia di sei mesi successiva al matrimonio), senza riguardo all'eventuale successivo scioglimento del vincolo matrimoniale o trasferimento all'estero della residenza, nel corso del procedimento amministrativo o anche prima della presentazione dell'istanza medesima.

La circolare ora emanata dal Ministero dell'Interno- Dipartimento Libertà civili e Immigrazione (datata 6 agosto 2009) contiene importanti istruzioni relativamente al trattamento delle istanze di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio  già presentate e pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009.

Le istanze di acquisto della cittadinanza per matrimonio ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative (8 agosto 2009), per le quali sia già trascorso il termine biennale per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 8 della legge n. 91/1992, dovranno essere esaminate in base alla precedente normativa.  Di conseguenza, non avrà rilevanza in questi casi se nel corso del procedimento amministrativo sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di separazione e/o divorzio, purché siano soddisfatti i requisiti a suo tempo previsti dall'art. 5 della legge n. 91/92.

Ciò in ragione del fatto che, come confermato da consolidata giurisprudenza,  il precedente quadro normativo conferiva al coniuge di cittadino italiano che procedeva all'istanza di acquisto della cittadinanza italiana avendone i requisiti soggettivi la titolarità di un vero e proprio diritto soggettivo all'emanazione del decreto, che si affievoliva a interesse legittimo solo in presenza del potere discrezionale della P.A. di valutare l'eventuale esistenza di motivi ostativi inerenti alla sicurezza dello Stato (Cassazione, sezione unite, sent. n. 1000 dd. 27.01.1995). Ugualmente, il citato parere del Consiglio di Stato (n. 2482 dd. 30.11.1992) aveva affermato che il provvedimento aveva natura di accertamento costitutivo della cittadinanza, con efficacia ex nunc e non ex tunc, mentre  la legge medesima prevedeva (e prevede tuttora) un termine perentorio di due anni per la conclusione del procedimento, allo scadere dei quali era precluso il rigetto dell'istanza da parte dell'amministrazione e dunque l'applicazione dei motivi ostativi  legati alle ragioni di sicurezza nazionale.

Di conseguenza, con la circolare attuale, il Ministero riconosce che coloro che hanno presentato l'istanza di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio nel vigore della precedente normativa, e per i quali,  al momento dell'entrata in vigore della nuova, siano già trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza, hanno già maturato un diritto soggettivo pieno all'acquisto della cittadinanza italiana se in possesso dei requisiti previsti dalla precedente normativa. Ugualmente, l'applicazione della precedente normativa e la scadenza del termine perentorio biennale fanno sì che il Ministero dell'Interno non potrà procedere nei loro confronti all'emanazione di provvedimenti di diniego motivati dall'asserita presenza della causa ostativa  inerente alla sicurezza nazionale.   In passato, tuttavia, il Ministero dell'Interno non si è sempre  attenuto  al corretto rispetto del quadro normativo, emanando provvedimenti di diniego al conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio anche  trascorso il termine biennale dalla presentazione dell'istanza, sollevando le  ragioni ostative inerenti alla sicurezza nazionale. Tali provvedimenti hanno trovato la puntuale censura da parte della giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per la prima, vedasi TAR Lazio, sez. II quarter, sent. n. 859 dd. 5 febbraio 2007 e, più recentemente, TAR Lazio, sez. I ter, Sentenza n. 2238 dd. 04 marzo 2009; per la seconda, si veda Cassazione, sez. V, sentenza 7 luglio 1993, n. 7441, oltre alla citata sentenza n. 1000 dd. 27.01.1995 della sez. unite della Cassazione).

Secondo la circolare ministeriale, le istanze per le quali invece all'entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento, devono ricadere nell'applicazione della nuova normativa, in quanto non risulterebbe ancora maturato un diritto soggettivo pieno. Di conseguenza, per tali istanze ancora pendenti, l'amministrazione verificherà la presenza dei nuovi requisiti introdotti dalla recente normativa (due anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio e permanenza del vincolo matrimoniale fino al momento dell'adozione del provvedimento), richiedendo agli interessati l'esibizione della conseguente documentazione probatoria.

  

 
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