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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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29.07.2009

Diritti civili ed iscrizione anagrafica: due pronunce giurisprudenziali

 
Il Tribunale di Ancona ordina di concedere la residenza ad un cittadino italiano senzatetto per garantirgli il diritto al voto. Il Tribunale di Brescia ordina di rimuovere le ordinanze discriminatorie in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri
 
Tribunale di Ancona provvedimento cautelare dd. 23 maggio 2009 (iscrizione anagrafica senza tetto) (404.19 KB)
Tribunale di Brescia, ordinanza dd. 25.07.09 n. 1804/09 (discriminazione nell'iscrizione anagrafica) (618.67 KB)
 

Significativa pronuncia del Tribunale di Ancona che, con un provvedimento cautelare emanato  il 23 maggio scorso, ha ordinato al comune di Falconara Marittima di iscrivere  un cittadino italiano senza tetto nei registri della popolazione residente di quel comune, dopo che il Comune aveva reiterato dei dinieghi alle richieste presentate dall'interessato al fine di partecipare alle elezioni previste nel corso del mese di giugno. Questo nonostante  che la funzione dell'anagrafe sia essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, dei soggetti sul territorio comunale, come ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 29 maggio 1995 n. 8.


Il commento a cura dell'Avv. Valter Marchetti, del Foro di Savona

(dal sito deaweb)



Il Tribunale di Brescia, a seguito di un ricorso presentato congiuntamente da un rifugiato politico liberiano e dall'ASGI, ha ordinato al Comune di Ospitaletto (BS) di rimuovere le ordinanze del Sindaco datate 11.02.2009 e 8.03.2009, con le quale veniva subordinata  l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri nei registri della popolazione residente in quel Comune al requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e alla presentazione di certificati relativi alle eventuali pendenze giudiziarie nel paese di origine.

Il Tribunale  civile di Brescia ha riconosciuto che tali due ordinanze sindacali sono discriminatorie in quanto prevedono dei requisiti e delle prescrizioni ai fini dell'iscrizione anagrafica degli stranieri non previsti dalla legislazione anagrafica, così come difformi e aggiuntivi rispetto a quanto richiesto per i cittadini italiani. Il Tribunale inoltre ha affermato che il Sindaco non poteva adottare un comportamento difforme da quanto stabilito dalla legislazione anagrafica sulla base di presunte giustificazioni e finalità di sicurezza e ordine pubblico.  Tali  motivazioni addotte dal Sindaco sono apparse inconsistenti alla Corte, perché, in ogni caso, alla luce della legislazione, il Sindaco non potrebbe mai rigettare una richiesta di iscrizione anagrafica da parte di un soggetto, sia esso italiano o straniero, che avesse precedenti penali, così come appare palesemente discriminatorio il comportamento del Sindaco che si arroga il diritto di conoscere gli eventuali carichi penali degli stranieri all'estero, senza fare altrettanto per i cittadini italiani.

L'ordinanza del Tribunale di Brescia, presentata a seguito di un'azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione, ha tuttavia respinto l'istanza per il risarcimento del danno presentata dal ricorrente in quanto non risulta provato il danno subito, così come è stata respinta la richiesta di pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale, in quanto tale previsione è prevista dal d.lgs. n. 215/2003 attuativo della direttiva europea  n. 2000/43 in materia di discriminazioni razziali, che il giudice ha ritenuto non applicabile alla fattispecie trattandosi nel caso in esame di una discriminazione per ragioni di nazionalità, prevista soltanto dall'art. 43 del T.U. immigrazione, ma che sarebbe esclusa dalla sfera applicativa del d.lgs. n. 215/2003.


Il testo dell'ordinanza del Tribunale di Brescia dd. 25 luglio 2009  (RG  n. 1804/09 VG)

 
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