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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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23.07.2009

Direttiva comunitaria sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro con manodopera straniera irregolarmente soggiornante

 
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Direttiva che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti.
 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L168 del 30 giugno 2009 è stata pubblicata la Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano citadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Direttiva (articolo 4) obbliga i datori di lavoro a:

a) chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l'impiego, possieda e presenti al datore di lavoro un permesso di soggiorno valido;

b) tenere una copia o registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini di un'eventuale ispezione;
 

c) informare le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.

Le sanzioni previste per i datori di lavoro (art. 5) includono sanzioni finanziarie, che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, e pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio (gli Stati membri possono decidere che le sanzioni finanziarie di cui alla lettera riflettano almeno i costi medi di rimpatrio).

Accogliendo gli emendamenti proposti il 5 novembre scorso dal Parlamento europeo (relatore l'italiano Claudio Fava), lo stesso art. 5 lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere sanzioni finanziarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Gli Stati membri garantiscono inoltre che il datore di lavoro sia responsabile del pagamento (art. 6) della retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, delle imposte e contributi previdenziali dovuti in caso di assunzione legale, nonché di tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il lavoratore assunto illegalmente ha fatto ritorno.

Altre sanzioni (art. 7) riguardano l'esclusione, per un certo periodo, dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea, nonché dalla partecipazione ad appalti pubblici, e la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti.

Per reati di una certa gravità (art. 9), la direttiva prevede anche delle generiche "sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive" (art. 10) nei confronti dei datori di lavoro. 

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ossia il 20 luglio 2009. 
La Direttiva a cui in gran parte l'ordinamento italiano sembra essere già adeguato, dovrà essere recepita da ogni Stato membro entro il 20 luglio 2011.


La Direttiva 2009/52/CE

Vedere anche :

Discussione della proposta di Direttiva 2009/52/CE 

Relazione presentata dall'eurodeputato Claudio Fava, Commissione per la liberta' civile, la giustizia e gli interni.

Fonte : Paolo Bonetti, INCA
 

 
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