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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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21.07.2009

Il TAR Lombardia annulla la delibera della giunta regionale lombarda sul bonus per le famiglie numerose perchč discrimina gli stranieri

 
La Giunta della Regione Lombardia aveva previsto degli interventi economici a favore delle famiglie numerose prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero, per gli extracomunitari, il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.
 
TAR Lombardia, sentenza n. 4392 dd. 16 luglio 2009 (bonus famiglie numerose regione Lombardia) (106.09 KB)
 
Per il giudice amministrativo lombardo, tale requisito è illegittimo e dunque la delibera della giunta regionale della Lombardia del 20 gennaio scorso va annullata e rivista includendo nel beneficio anche gli stranieri in possesso del solo permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. 
Secondo il giudice amministrativo, infatti, la delibera del governo regionale lombardo si pone in contrasto con il dettato dell'art. 41 del T.U. immigrazione che prevede, in materia di fruizione delle prestazioni di assistenza sociale, l'equiparazione  ai cittadini italiani degli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. Secondo il principio generale di gerarchia delle fonti giuridiche, l'atto amministrativo emanato dalla giunta lombarda non poteva dunque derogare la norma generale a carattere precettivo di cui all'art. 41 del T.U. immigrazione avente rango di fonte primaria. Ugualmente, nella sentenza depositata il 16 luglio scorso (n. 4392) il giudice amministrativo rileva che  la deliberazione della giunta regionale lombarda si pone in contrasto con  i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale  (sentenze n. 306/2008 e  n. 11/2009), secondo cui è irragionevole e in contrasto con il principio di eguaglianza, subordinare una prestazione di carattere economico assistenziale al possesso da parte dello straniero di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un livello di reddito minimo, così determinando un corto circuito che rende del tutto inutile la misura di sostegno prevista.
Per tali ragioni, il giudice amministrativo ha  annullato la delibera della giunta regionale lombarda, ordinando a quest'ultima di modificarla nel senso indicato dalla sentenza, estendendo i benefici previsti dal c.d. Bonus famiglia anche agli stranieri titolari di mero permesso di soggiorno della durata di almeno un anno e riaprendo i termini per la presentazione delle istanze.
Il ricorso al TAR era stato proposto da alcuni cittadini stranieri, assieme a CESIL, ANOLF, ASGI e CGIL Milano e Brescia.
 
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