ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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23.06.2009

Sviluppi nella legislazione regionale sull'immigrazione

 
Approvate in Toscana e Marche leggi regionali in materia di integrazione degli immigrati. In Calabria approvata una legge regionale in materia di accoglienza dei rifugiati e sviluppo locale. Il Governo impugna la norma della legge regionale ligure sull’indisponibilità ad accogliere i CIE.
 
Legge regionale toscana sull'immigrazione n. 29/2009 (154.36 KB)
 

1. E' stata pubblicata sul BURL del 15 giugno 2009 la nuova Legge regionale della Toscana sull'immigrazione.


2. Una normativa analoga è stata approvata anche dal Consiglio regionale della Regione Marche.

Legge Regionale Marche 26 maggio 2009, n. 13
Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati


3. Approvata la legge della Regione Calabria sull'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali. La legge intende  disciplinare le modalità di accoglienza ed inserimento sociale dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria ed umanitaria. Essa non si limita però ad un generico supporto all'accoglienza,  ma  pone un esplicito nesso tra accoglienza e sviluppo locale chiedendo alle amministrazioni locali e alle associazioni di elaborare programmi pluriennali di sviluppo economico, sociale e culturale dei territori,  anche tramite l'accoglienza dei rifugiati. Sotto questo profilo,  il taglio delle legge è veramente innovativo, anche nel sostegno privilegiato a modelli di economia solidale. Anche se ovviamente la legge è pensata sulla specifica realtà calabrese e mira all'obiettivo del ripopolamento di zone in declino demografico e sociale, la sua intuizione potenzialmente non si limita al territorio di quella regione, ma, con le debiti varianti, può costituire anche altrove la base di un approccio culturale innovativo.

Legge Regionale Calabria 12 giugno 2009, n. 18
Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali.



4. Il Governo  impugna la norma della legge regionale della Liguria che afferma l'indisponibilità ad accogliere sul proprio territorio i centri di identificazione ed espulsione degli stranieri immigrati  (art.  1  l.r. n. 4 dd. 06.03.2009 recante modifiche alla l.r. 20.02.2007 n. 7). L'art. 1 della citata legge regionale n. 7/2007, elenca nel comma 4, determinati obiettivi che la Regione Liguria intende perseguire nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, tra i quali quello di "eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione". La legge regionale n. 4/2009 sostituisce ora tale previsione con la seguente: "eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento o identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati,...".

Richiamandosi alla precedente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 300/2005 e  156/2006), il Governo sostiene nel ricorso per questione di legittimità costituzionale che la previsione della legge regionale ligure invade competenze esclusivamente spettanti allo Stato in base all'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost. e chiede pertanto alla Corte costituzionale di dichiarare la norma costituzionalmente illegittima.

Ricorso per questione di legittimità costituzionale n. 32 dd. 19 maggio 2009. Presidente del Consiglio dei Ministri - Regione Liguria.

 
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