ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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22.05.2009

Cassazione: nulla osta al ricongiungimento familiare con lavori precari se soddisfatto il requisito del reddito annuo

 
Per ottenere il nulla-osta al ricongiungimento familiare non occorre un contratto di lavoro di almeno un anno, ma basta dimostrare la disponibilitą di un reddito derivante da fonti lecite (anche da pił rapporti di lavoro) di importo non inferiore all'assegno sociale .
 
 
La I^ sezione civile della Corte suprema di Cassazione nella sentenza 11803/09  ha ribadito che quando si richiede il ricongiungimento famigliare (nella specie con figlio minore)  l'art. 29 del T.U. delle leggi sull'immigrazione, approvato con d. lgs. n. 286/1998, non esige la disponibilità di un contratto di lavoro di almeno un anno, ma soltanto la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.Sicchè la prova di aver superato tale soglia può derivare anche da più rapporti di lavoro documentati dalle rispettive buste-paga. La Corte ha cosi' confermato l'annullamento del diniego del nulla-osta al ricongiungimento familiare per accertata mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno, disposto dal Questore (nella specie il Questore di Lecco sull'istanza presentata da un cittadino senegalese). 
 
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