ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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22.05.2009

Bologna : diritto a mantenere il cognome originario

 
Il Consiglio comunale chiede al Ministero dell'Interno che nel decreto di conferimento della cittadinanza siano registrate le generalità originarie del neo cittadino così come indicate dall'atto anagrafico del paese di provenienza.
 
Lettera dell'ASGI al Ministero dell'Interno dd. 02 febbraio 2009 sul cambiamento dei cognomi nel procedimento di acquisto della cittadinanza (51.55 KB)
 
Di seguito il testo integrale dell´ordine del giorno, presentato dal consigliere Leonardo Lizana Barcelò.

Si ricorda che sull'argomento, l'ASGI era intervenuta con una presa di posizione inviata al Ministero dell'Interno.

"Il Consiglio Comunale di Bologna, Premesso che: Imponente è il numero dei cittadini che divengono italiani, per residenza oltre i dieci anni o per matrimonio con cittadini del nostro Paese: a livello nazionale 40000 persone all'anno e a Bologna negli ultimi 5 anni una media di circa mille persone all'anno; Considerato che: Sono numerose le proteste, a volte sfociate in procedimenti giudiziari, provenienti da cittadini stranieri cui è stato notificato il provvedimento di acquisto della cittadinanza italiana con la correzione d'ufficio del cognome originario con il solo cognome paterno in base alle regole vigenti in Italia; In diversi ordinamenti stranieri il cognome registrato alla nascita non coincide con quello paterno: dai paesi latinoamericani che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno ai paesi di tradizione islamica (come nel caso dell' Egitto) ove la parte costituente il cognome è formata dal nome del padre, del nonno o del bisnonno, o alla Macedonia che attribuisce alla figlia il cognome paterno, ma declinato; Rilevato che la circolare del Ministero dell'interno - Direzione Servizi demografici - del 15/5/2008 ha stabilito per le persone a doppia cittadinanza che l'atto di nascita debba essere registrato con il cognome originario della persona, mentre la circolare sempre del Ministero dell'Interno - ma del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione - ha disposto che solo per i cittadini spagnoli e portoghesi sia conservato nel decreto di cittadinanza il cognome di cui all'atto di nascita; Reputato che questa differenziazione tra neo cittadini a seconda del Paese di provenienza crea una grave disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione, ledendo per i cittadini non comunitari il diritto fondamentale al nome, quale essenziale segno distintivo dell'identità della persona; Invita alla luce di quanto sopra, il Ministero dell'interno - Dipartimento Libertà civili e immigrazione - a prevedere che nel decreto di conferimento della cittadinanza siano registrate le generalità originarie del neo cittadino così come indicate dall'atto anagrafico del paese di provenienza, con interpello dell'interessato in ordine alla sua volontà di modificare il suo cognome secondo quanto statuito dalla legge italiana".
L'ordine del giorno e' stato votato mercoledi' 6 maggio 2009.


 
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