Il cittadino extracomunitario condannato non può essere soggetto alla misura di espulsione alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16 c. 5 T.U. immigrazione per gli immigrati irregolari che devono scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore ai due anni, qualora contragga matrimonio con una cittadina comunitaria residente in Italia, in quanto da ciò deriva il diritto al soggiorno nello Stato previsto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 30/2007. In questo direzione si è espresso il Magistrato di sorveglianza di Padova in relazione al caso di un cittadino marocchino detenuto in carcere a seguito di condanna penale, che ha contratto matrimonio con una cittadina polacca dalla quale ha avuto un figlio.