ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
26.05.2014

Tribunale di Milano: discriminatoria la circolare INPS che limita al secondo semestre il diritto degli stranieri lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose

 
 
Il giudice del lavoro e della assistenza del Tribunale di Milano, con ordinanza del 20 maggio 2014, ha dichiarato discriminatoria la circolare INPS n.4 del 15.1.2014 “nella parte in cui afferma che il diritto all’assegno… decorre solo dal 1.7.2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre” ordinando all’INPS di cessare immediatamente la discriminazione. 

Sui prossimi sviluppi della vicenda le associazioni ricorrenti hanno già emesso un comunicato stampa.
 
Nel merito l’ordinanza non fa altro che confermare l’orientamento
assolutamente uniforme dei giudici di merito circa la sussistenza del diritto all’assegno per famiglie numerose in forza del principio di parità tra italiani e stranieri lungosoggiornanti di cui all’art. 11 direttiva 2003/109, con la conseguente necessità di una lettura “comunitariamente orientata” (ma ben potrebbe parlarsi di vera e propria disapplicazione) dell’art. 65 L. 448/98 e la conseguente irrilevanza della previsione contenuta nel 2^ comma dell’art. 13 L. 97/14 che ha previsto la copertura finanziaria per la “estensione” del beneficio limitatamente al secondo semestre 2013.
In precedenza già due tribunali erano intervenuti sulla specifica questione del primo semestre 2013: Trib. Bergamo, ord. 30.03.2014 e Trib. Venezia, ord. 29.04.2014 .

L’interesse della pronuncia milanese non sta dunque nel merito ormai pacifico della questione affrontata, ma nel fatto che, nella specie, le organizzazioni ricorrenti (ASGI e APN) avevano posto il problema sotto il profilo della discriminazione collettiva consistente nella citata circolare 4/14 con la quale l’INPS, uniformandosi alle indicazioni del Ministero del Lavoro, aveva confermato la sussistenza del diritto per il solo secondo semestre. 
 
Il Giudice ha dunque superato l’eccezione dell’INPS che, da un lato eccepisce in tutti i giudizi la carenza di legittimazione passiva perché l’accertamento del diritto spetterebbe ai Comuni e dall’altro, essendo il soggetto su cui grava effettivamente l’erogazione, compie ripetutamente atti volti a limitare il diritto, come appunto l’emanazione della citata circolare.

La situazione che ne è seguita è paradossale, con alcuni Comuni che trasmettono all’INPS il nominativo dello straniero come avente diritto per l’intero anno (e a tale trasmissione segue il pagamento di tutta l’annualità), altri Comuni che restano inerti in attesa di chiarimenti, altri ancora che trasmettono il nominativo riferendolo al solo secondo semestre. Si ha anche notizia che la sede INPS di Bergamo ha addirittura avviato l’azione di recupero del primo semestre nei confronti di uno straniero per il quale il Comune aveva invece riconosciuto il diritto per l’intero anno.

Ora la decisione di Milano, proprio per la sua portata generale, potrebbe porre fine a una vicenda che fa offesa al principio di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, ma occorrerà seguire con attenzione la fase esecutiva che, in caso di inerzia dell’istituto, potrà non essere semplice: in proposito è comunque rilevante che - in conformità ad una consolidata giurisprudenza di merito, alla previsione dell’art. 28 dlgs 150/11 e al riferimento della Cassazione alla “atipicità” dei rimedi alla discriminazione (cfr. Cass. 30.3.2011 n. 7186) - il Giudice abbia ritenuto del tutto ammissibile l’ordine alla Pubblica Amministrazione di rimuovere una discriminazione se pure commessa attraverso un atto amministrativo generale, che lo stesso Giudice non può direttamente rimuovere.


Assolutamente non condivisibile invece la seconda parte della pronuncia che – riferendosi alla singola domanda di un cittadino marocchino che chiedeva di ordinare al Comune la trasmissione dei dati all’INPS - interviene sulla questione dei termini a disposizione dei Comuni per detta trasmissione.
La norma rilevante in materia è l’art. 20 DM 452/2000 che così recita: “L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni almeno 45 giorni dalla scadenza del semestre”.
Secondo il Giudice l’espressione “semestre posticipato” utilizzata dalla norma si riferisce non – come invece risulta letteralmente e logicamente - al pagamento (che avviene per il totale maturato nel semestre, solo allorché il semestre stesso è spirato) ma all’obbligo di trasmissione, sicché – ad esempio - per la comunicazione delle domande presentate nel secondo semestre, il Comune avrebbe a disposizione tutto il semestre successivo, detratti solo 45 giorni.
L’esito di questa interpretazione è che una domanda presentata il 1 luglio 2013 potrebbe legittimamente restare giacente presso il Comune fino al 15 maggio 2014 senza che quest’ultimo debba decidere se trasmetterla o meno (e fino a tale decisione, secondo il Giudice, il ricorrente non avrebbe “interesse ad agire”): il che, per una prestazione assistenziale volta a sopperire il bisogno di famiglie povere, è davvero del tutto irrazionale.
In realtà la corretta interpretazione (alla quale tra l’altro tutti i Comuni si sono sempre attenuti) è che il Comune deve trasmettere le domande all’INPS 45 giorni prima della scadenza del semestre nel quale le domande vengono presentate. 
Se poi, come avvenuto nel caso esaminato dal Giudice, la domanda è presentata dopo il 15 novembre (o dopo il 15 maggio) i 45 giorni decorreranno dalla data della domanda, ma non certo dal semestre “posticipato”.
Le associazioni ricorrenti interporranno appello sul punto, ma va segnalato che trattasi di questione che ha ormai perso qualsiasi rilevanza giacché, essendo spirata anche la data del 15.5.2014, non vi è dubbio che attualmente tutti gli interessati possono (se ancora ce ne sarà bisogno dopo la pronuncia “generale” del Tribunale milanese) agire in giudizio per ottenere l’intera annualità.