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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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06.04.2014

Tribunale di Bergamo: discriminatorio negare il diritto all’assegno di maternità di base ad una cittadina non comunitaria, moglie e madre di cittadini italiani, pur in assenza del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti

 
Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, ord. del 30.3.2014
 
Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, ordinanza 30 marzo 2014 (N. R.G. 2701/13) (165.56 KB)
 

 

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 30.3.2014, ha dichiarato discriminatoria e contraria all’art. 43 D.lgs. 286/1998 la condotta tenuta dal Comune di Treviglio consistente nel mancato riconoscimento dell’assegno ex art. 74 d.lgs. 151/2001 ad una cittadina di paese terzo, sposata con un cittadino italiano e madre di cittadino italiano ma non in possesso del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti previsto dalla normativa italiana;  ha ordinato allo stesso Comune di riconoscere alla ricorrente l’assegno in questione, condannando l’INPS al pagamento.

Nella motivazione il Giudice ha ritenuto che “per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 30/2007, la lista delle beneficiarie dell’assegno di maternità di base, già contemplata nell’art. 74 d.lgs. 151/2001, sia stata integrata, e che abbiano diritto a percepire l’assegno in questione anche le familiari di cittadini italiani e comunitari che si trovino nelle condizioni per il riconoscimento almeno della carta di soggiorno di cui all’art. 10 d.lgs. 30/2007”.

Nel caso di specie l’interessata si trovava nelle condizioni per ottenere la carta,  ma non l’aveva ottenuta per effetto della illegittima richiesta, da parte della Questura, di dimostrare un reddito minimo; nella motivazione tuttavia il Giudice ha ignorato tale questione  addebitando la mancata concessione ad una sorta di inerzia dell’interessata, ma ha comunque affermato l’importante principio secondo cui  è necessario avere riguardo non al provvedimento formale, ma alla condizione sostanziale della persona, sicché non occorre che tale permesso sia stato effettivamente chiesto e rilasciato,  ma  è sufficiente che sussistano i requisiti per la sua concessione; ciò, in forza dell’art. 19 co. 4 D.lgs. 6.2.2007 n. 30 come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. f  D.L. 89/2011 convertito in L. 2.8.11 n.129 (“La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto”). 

Recentemente il Tribunale di Monza aveva riconosciuto il diritto all’assegno di maternità di base a una cittadina non comunitaria non lungo soggiornante, indipendentemente dal suo legame con familiari cittadini italiani o comunitari, facendo riferimento esclusivo all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali e al divieto di discriminazione ivi previsto. (si veda al link:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3092&l=it ).

Restano da valutare gli effetti della direttiva 2011/98 sull’istituto in questione che di per sé, per espressa previsione dell’art. 74 D.lgs 151/01,  riguarda persone che non sono lavoratori,  né godono della indennità di disoccupazione (chè altrimenti avrebbero accesso alla indennità di maternità ordinaria) e che pertanto potrebbero essere esclusi anche dalla tutela offerta dalla direttiva 98/2011, la quale riguarda esclusivamente coloro che entrano con permesso di lavoro o con permesso che consente di lavorare (art. 3, comma 1) . Tuttavia possono verificarsi (ed anzi sono frequenti)  casi in cui l’interessata sia titolare di un permesso rientrante nell’ambito della direttiva, ma si trovi tuttavia priva di qualsiasi copertura assistenziale in quanto non occupata o non titolare del trattamento di disoccupazione al momento della gravidanza: in tali casi non dovrebbe esserci dubbi sulla immediata applicabilità della direttiva 98/2011 e dunque sul diritto della straniera non lungo soggiornante al beneficio in questione.

 

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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