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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.03.2014

Il diritto dei cittadini di Paesi terzi alle prestazioni familiari dopo la scadenza dei termini per il recepimento della direttiva europea 2011/98

 
Dopo l’intervento dell’ASGI, il Comune di Serravalle Scrivia (AL) delibera l’accesso degli stranieri di Paesi terzi anche non lungosoggiornanti all’assegno nuclei familiari numerosi e all’assegno di maternità comunale.
 
Comune di Serravalle Scrivia, determinazione n. 5/USS dd. 11 marzo 2014 (255 KB)
 

Con la scadenza dei termini per il suo recepimento, il 25 dicembre scorso, sono divenute direttamente ed immediatamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati membri, le disposizioni in materia di parità di trattamento nell’ambito della ‘sicurezza sociale‘ a favore dei lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti, contenute nella direttiva europea n. 2011/98.

La nozione di ‘sicurezza sociale’ contenuta nella direttiva 2011/98 non deve essere intesa nell’accezione propria del diritto interno e quindi limitata alle prestazioni nell’ambito pensionistico aventi carattere contributivo, bensì in quella propria del diritto dell’Unione europea sulla base della lettura combinata degli artt. 3 comma 3 e art. 70 del Regolamento n. 883/2004. Sulla base di tale previsioni,  debbono essere considerate quali prestazioni di ‘sicurezza sociale’non solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle c.d. ‘miste’, ovvero aventi carattere assistenziale da un lato in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, ma che dall’altro costituiscono diritti soggettivi, in quanto criteri e condizioni per l’accesso sono regolati dalla normativa interna senza margini di discrezionalità lasciati alle P.A.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla direttiva 2011/98, dovrebbe essere ora garantita la piena parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti  titolari del permesso di soggiorno unico per lavoro e cittadini nazionali con riferimento perlomeno  a quelle prestazioni elencate nell’allegato X (già allegato II-bis) al Regolamento 883/2004, introdotto con Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, (tra cui l’assegno sociale) così come alle “prestazioni familiari” ovvero quelle “prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari” (art. 3 c. 1 lett. j) e art. 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), inclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione, in quanto l’Italia non ha menzionato alcuno di essi nell’apposito allegato I al Regolamento.

Pertanto, in base al principio della diretta ed immediata applicazione delle norme di diritto UE e del loro primato su quelle interne eventualmente incompatibili,  per ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva 2011/98, i Comuni sono chiamati a consentire l’accesso dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia e titolari di un permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa, ad una serie di prestazioni familiari previste da normative nazionali, il cui godimento in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani  è stato sinora  circoscritto ai soli lungosoggiornanti, ai familiari di cittadini UE o italiani e  ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria. Si tratta in particolare dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 della legge n. 448/1998 e dell’assegno di maternità comunale di base, previsto dall’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001.

Sollecitato in questo senso dall’Antenna antidiscriminazione ASGI di Milano, e al fine di evitare contenzioni giudiziari,  il Comune di Serravalle Scrivia (prov. di Alessandria), è stato il primo Comune italiana a deliberare in questa direzione, con la determinazione n. 5 del 11 marzo 2014.

L’ASGI si augura che la questione venga risolta definitivamente con un puntuale e prossimo  recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva europea n. 2011/98 mediante l’adeguamento delle normative di settore nell’ambito del welfare che attualmente contengono clausole di esclusione dei lavoratori di Paesi terzi da determinate prestazioni di assistenza sociale poichè , in caso contrario, l’Italia sarebbe esposta al rischio di possibili procedure di infrazione del diritto UE (si pensi ad esempio all’assegno sociale, all’assegno INPS nuclei familiari numerosi, all’assegno di maternità comunale, alla carta acquisti).

In tale senso, l’ASGI ricorda che la Commissione XIV politiche dell’Unione europea della Camera dei Deputati,  nella seduta del 21 gennaio 2014,  ha espresso un parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo  recante recepimento della direttiva 2011/98/UE, nel quale la commissione ha  rilevato che il testo proposto dal Governo non ottempera a molte delle disposizioni previste dalla direttiva, sia omettendo di semplificare il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, sia di rimuovere norme vigenti che impediscono la parità di trattamento per i titolari del permesso unico.

Grazie al lavoro e all’impegno del deputato  Giuseppe Guerini (PD), relatore del provvedimento, il parere espresso dalla Commissione ha recepito  i rilievi e le proposte che erano state avanzate dall’ASGI in un documento inviato ai parlamentari.

Per una più puntuale disamina sull’argomento si rimanda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3129&l=it

 

A cura del servizio antidiscriminazioni dell'ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.


 

 
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