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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.03.2014

Bando per l’esame di Stato per l’esercizio della professione di consulente del lavoro aperto anche a lungosoggiornanti e familiari di cittadini UE

 
L’apertura dopo l’esposto presentato da ASGI alla Commissione europea e la decisione del tribunale di Milano del 29 agosto scorso.
 
 

Con decreto dd. 8 gennaio 2014, il Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali ha indetto la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro presso le Direzioni Regionali del Lavoro di 18 province italiane, nonchè di tre regioni e province autonome. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 30 giugno 2014.

Per la prima volta, il bando è aperto anche a talune categorie di cittadini di Paesi terzi in possesso degli altri requisiti richiesti: i lungosoggiornanti  e i familiari di cittadini italiani o comunitari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Tale apertura giunge con ogni probabilità a seguito della decisione assunta lo scorso anno dal Tribunale di Milano, con ordinanza 29 agosto 2013, che aveva  ordinato al Ministero del Lavoro – Direzione regionale del Lavoro di Milano, di ammettere con riserva una cittadina albanese soggiornante di lungo periodo in base all’art. 9 del T.U. imm. attuativo della direttiva europea n. 109/2003, alla sessione delle  prove dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, fissata per il successivo mese di settembre a Milano.

La cittadina albanese era stata esclusa dall’ammissione alle prove di esame con un provvedimento emesso dalla Direzione regionale del Lavoro di Milano lo scorso 24 luglio sulla base di quanto previsto dall’art. 3 comma 2, lett. a) della legge 11 gennaio 1979, n. 12, così come modificata dalla legge n. 46 del 6 aprile 2007, secondo cui l’esercizio della professione di consulente del lavoro in Italia viene riservata ai soli cittadini italiani o italiani appartenenti ai territori non uniti politicamente all’Italia ovvero ai cittadini di Stati dell’Unione europea o di Stati terzi nei cui confronti vige una condizione di reciprocità, non sussistente con l’Albania.

Il giudice del lavoro di Milano aveva accolto l’istanza cautelare richiesta dalla ricorrente, sostenendo che il comportamento della Direzione regionale del lavoro  di Milano configurava prima facie una condotta discriminatoria, perchè introduceva una disparità di trattamento nell’accesso al lavoro a danno di un cittadino lungosoggiornante, in contrasto con la direttiva europea 2003/109.

L’ordinanza cautelare del giudice del lavoro di Milano evidenziava, infatti, che l’art. 11 comma 1 della direttiva 109/2003  ha introdotto un principio di parità di trattamento a favore del lungosoggiornante per quanto riguarda l’esercizio delle attività lavorative subordinate o autonome, con la sola eccezione di quelle attività che  implichino anche solo in via occasionale la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri.

Successivamente alla decisione del Tribunale di Milano, il Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha inviato alla Commissione europea un esposto sottolinenando le barriere legali che ostacolano o impediscono ai  cittadini stranieri di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia l’ accesso agli albi, registri ed elenchi professionali, al fine di svolgere le libere professioni in Italia, in contrasto con le norme in materia di parità di trattamento previste da apposite normative europee.

Nel gennaio scorso, la Commissione europea ha annunciato di aver inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni e chiarimenti, nel’ambito del programma EU-Pilot, che costituisce lo strumento di comunicazione e di cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale (ossia, in Italia la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri), trasmette le richiesta di informazione agli  Stati membri in materia di applicazione della legislazione europea, al fine di evitare l’instaurazione di procedure d’infrazione.

Il Servizio Antidiscriminazione dell’ASGI ricorda, peraltro, che la recente legge di riforma degli ordinamenti professionali e relativo regolamento applicativo (art. 3 comma 5 del D.-L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito  con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 2 c. 4  d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137) ha espressamente previsto il divieto di limitazioni discriminatorie, anche  indirette, fondate sulla nazionalità, all’accesso e all’esercizio delle libere professioni . Essa dovrebbe, pertanto, consentire l’accesso agli albi, registri ed elenchi professionali, in condizione di parità di trattamento con i cittadini italiani, dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un permesso di soggiorno valido per l’esercizio dell’attività lavorativa (anche se non lungosoggiornanti o familiari di cittadini UE), quindi senza necessità di alcuna verifica di requisiti di cittadinanza o di reciprocità o di sussistenza del meccanismo  delle quote numeriche dei flussi di ingresso annuale per motivi di lavoro autonomo richiamati rispettivamente dalla norme di settore degli specifici ordini professionali e dalle ambigue disposizioni contenute nel T.U. immigrazione.

A cura del Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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