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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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10.03.2014

La Corte di Giustizia UE si pronuncia in materia di misure di accoglienza per i richiedenti asilo sotto forma di sussidio economico

 
Sentenza Saciri (C-79/13), pubblicata il 27 febbraio 2014.
 
 

La Corte di Giustizia UE con la sentenza Saciri (C-79/13), pubblicata il 27 febbraio 2014 ed avente ad oggetto l'interpretazione della Direttiva Accoglienza, interviene a chiarire se gli Stati, nel momento in cui decidono di fornire accoglienza ai richiedenti asilo in denaro anziché in natura, ad esempio perché i posti disponibili all'interno dei centri di accoglienza sono esauriti, debbano garantire che tale contributo sia fornito sin dal momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e quale debba essere l'importo del contributo.

La questione trae origine da un caso concreto, ovvero dalla presentazione da parte della famiglia Saciri della domanda di asilo in Belgio nell'ottobre 2010. Questa nucleo famigliare, composto dai genitori e tre figli, avanzava anche richiesta di accoglienza alla Fedasil  che è l'Agenzia Federale belga per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Considerato che mancavano posti a disposizione per poterli accogliere, la famiglia si vedeva costretta a rivolgersi al mercato privato ma, non avendo mezzi  necessari  per  il pagamento del canone,  presentava domanda di supporto finanziario all'assistenza sociale. La domanda veniva però rifiutata in quanto la famiglia avrebbe dovuto essere accolta in una struttura per richiedenti asilo di Fedasil. 

Solo dopo tre mesi Fedasil trovava una sistemazione per la famiglia in un centro di accoglienza per richiedenti asilo. 
Nel frattempo però i Saciri si erano rivolti a un giudice il quale, nell'ottobre 2011, condannava Fedasil a versare alla famiglia l'equivalente di 3 mesi di reddito minimo di inserimento per una persona con famiglia a carico.
Fedasil impugnava la decisione davanti al Tribunale del lavoro di Bruxelles, il quale decideva di sospendere il giudizio e di rivolgere la questione alla Corte.

La Corte di Giustizia ha quindi avuto la possibilità di precisare che l’accoglienza dev’essere fornita dal momento in cui è presentata la domanda di asilo in quanto la copertura del richiedente deve esistere anche in quella fase che va dalla manifestazione della volontà di chiedere asilo alla  formalizzazione dell'istanza.

Nel caso in cui uno Stato scelga di fornire le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici, questi devono garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti  asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, se del caso, nell’ambito del mercato privato della locazione, restando inteso che tale alloggio non può tuttavia essere scelto secondo la convenienza personale del richiedente.

Lo Stato membro deve adattare le condizioni di accoglienza alle particolari esigenze del richiedente, al fine di preservare l’unità familiare e di tener conto dell’interesse superiore del minore.  

In caso di saturazione delle strutture d’alloggio, gli Stati membri possano rinviare i richiedenti asilo verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica.  A questo proposito, la Corte dichiara che i sussidi economici possono essere versati mediante siffatti organismi, purché questi ultimi garantiscano ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste dalla direttiva.

La sentenza

Fonte: Asilo in Europa ,  Corte di Giustizia 

 
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