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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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25.02.2014

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione del permesso UE per lungosoggiornanti ai beneficiari di protezione internazionale

 
Il testo integrale del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (attuazione della direttiva 2011/51/UE) (70.03 KB)
Il testo della direttiva 2011/51/UE (723.91 KB)
 

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12.  Attuazione della direttiva  2011/51/UE,  che  modifica  la  direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione  del permesso UE per lungosoggiornanti ai beneficiari di protezione internazionale.

Il decreto legislativo entra in vigore il 11/3/2014 e modifica l'art. 9 del t.u. sull'immigrazione consentendo così il rilascio del p.s. CE per soggiornanti di lungo periodo anche ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria). Tale fatto deve essere indicato sul p.s. CE per soggiornanti di lungo periodo, che può essere rilasciato a condizioni facilitate.

Ai sensi del d.lgs. n. 12/2014 i titolari di protezione internazionale potranno ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti senza necessità di disporre della documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, fermo restando la necessità di indicare un luogo di residenza.

 In aggiunta, per i titolari di protezione sussidiaria che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità previste dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n.  140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di  gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale), la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali e caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati, concorrerà figurativamente alla determinazione del reddito necessario per acquisire lo status di lungosoggiornante nella misura del 15% del relativo importo.

Ugualmente il calcolo del periodo di soggiorno di cinque anni necessario  per il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti  sarà effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. Ai fini del conseguimento dello status di lungosoggiornante, i titolari di protezione internazionale sono esentati dal test di conoscenza della lingua italiana previsto per gli altri cittadini di Paesi terzi.

Conseguendo il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti i titolari di protezione internazionale possono accedere alle possibilità di circolazione all’interno dei Paesi membri UE che hanno partecipato all’adozione della direttiva 109/2003 (escludendosi dunque il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca), per motivi di lavoro o di studio, alle condizioni e nei limiti che ciascun Paese membro ha fissato sulla base degli artt. 14 e  15 della direttiva 109/2003.