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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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12.02.2014

Novità procedurali più restrittive per lo svolgimento del test di italiano da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

 
Circolare del Ministero dell’Interno del 3 febbraio 2014
 
 

A conclusione dello studio effettuato in seguito alla seconda annualità di applicazione del D.M. 4 giugno 2010, è emerso un notevole aumento delle richieste di partecipazione al test di lingua italiana rispetto al numero degli aventi diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo aumento delle richieste è spesso causato dalle richieste reiterate da parte del medesimo cittadino straniero, o perché più volte assente alla convocazione del test, o perché presentandosi non l’ha superato e ha quindi ripresentato domanda di partecipazione. L’assenza al test è, inoltre, spesso causata anche dalla non  rintracciabilità del richiedente e dalla conseguente impossibilità a comunicargli la data di convocazione. Ad affermarlo il Ministero dell'Interno in una circolare con cui diffonde alcune novità procedurali, in vigore dall'11 febbraio 2014,  per chi deve svolgere il test di lingua italiana, necessario all'ottenimento del permesso per lungo soggiornanti CE.

Tra le novità elencate vi sara' l'obbligo, nel modulo di prenotazione online, di rendere noto anche un indirizzo mail a cui il richiedente potrà essere contattato.

Al fine di contenere le spese di finanziamento dei test, vengono introdotti dei limiti alla possibilità di prenotazione dei test:  nel caso di assenza ingiustificata alla sessione del test, l’interessato non potrà richiedere una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni, a meno che non provi che la mancata presenza sia dovuta a motivi di salute, certificati da un medico dell’ASL o dal medico di base. Analogamente, nel caso di mancato superamento del test, non potrà essere richiesta una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni dalla data della prova non superata.  

Nell’ipotesi di assenza ingiustificata e di non superamento, gli stranieri che abbiano già presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti vedranno rigettata l’istanza per mancata conoscenza della lingua italiana. Appare opportuno quindi che l’istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sia presentata solo dopo aver verificato il possesso del requisito della conoscenza linguistica.

La circolare

Fonte: Integrazione Migranti

Si ringrazia Ciro Spagnolo per la segnalazione.

 

 

 

 

 
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