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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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04.02.2014

Permesso per motivi umanitari quando c’è inserimento lavorativo

 
Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 14 gennaio 2014, ritiene, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98 l’inserimento sociale e lavorativo del richiedente
 
 

In assenza dei requisiti di ordinaria concessione del permesso si soggiorno ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs 286/1998 il permesso di soggiorno può essere riconosciuto qualora “ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano

Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 14 gennaio  2014 ha ritenuto  meritevole di tutela ai sensi dell’art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98 l’inserimento sociale e lavorativo del richiedente: nel caso di specie il ricorrente era giunto in Italia a seguito ed in conseguenza di minacce e successivamente il suo ingresso risulta essersi positivamente inserito. A dimostrazione di cìò vi è la sua partecipazione a corsi di lingua italiana e l’attivazione nei suoi confronti di un tirocinio formativo. In particolare, il ricorrente ha dimostrato attitudini circa l'organizzazione del lavoro e buone capacità di relazionarsi al contesto lavorativo, accrescendo e affermando la sua abilità in ambito lavorativo.

 

Fonte: Piemonte Immigrazione

 
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