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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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16.01.2014

Assegno familiare per famiglie numerose : estensione dei beneficiari

 
Due circolari dell'INPS del 15 gennaio 2014 informano i Comuni. Domande entro il 31 gennaio 2014. ASGI : diritto all'assegno anche prima del 1° luglio 2013 .
 
 
L'INPS ha emanato due circolari con le quali informa circa l'estensione del beneficio dell'  Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge n. 448/98)a due nuove categorie di aventi diritto: i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché i familiari dei cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Con la circolare n. 5/2014 l'INPS  ha fornito indicazioni per l’individuazione dei familiari .

Contesto
Le disposizioni applicative dell’art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che la domanda per l’erogazione del beneficio debba essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori in possesso del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria o dello status di rifugiato, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il 
quale tuttavia viene successivamente erogato dall’INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

Tale assegno  è previsto dall’art. 65 della L. n. 448/1998 che aveva introdotto un requisito di cittadinanza italiana ai fini dell’accesso al beneficio sociale. Successivamente, l’art. 80 della l. n. 388/2000 aveva esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n . 9 dd. 22/01/2010, l’INPS aveva riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l’art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
 
La "novità" dell'estensione del beneficio grazie alle azioni ASGI
Finalmente le disposizioni amministrative hanno  esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del T.U. immigrazione e ai familiari dei cittadini comunitari. Questo in linea con l’art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 che prevede a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale .

Il legislatore italiano aveva recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all’applicazione di detto principio (né una deroga sarebbe stata ammissibile essendo l’assegno per i nuclei familiari numerosi una prestazione a sostegno del reddito in relazione ai carichi familiari e dunque prestazione essenziale secondo l’autonomo significato comunitario della definizione alla luce del considerando n. 13 della direttiva comunitaria n. 109/2003/CE). 

Solo a seguito dell’avvio formale di una procedura di infrazione del diritto UE da parte della Commissione europea, il legislatore italiano ha deciso di prevedere esplicitamente il diritto dei lungosoggiornanti all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, avvenuto con la legge n. 97/2013 (‘legge europea 2013”) (in proposito si veda:http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2866&l=it )

E' discriminazione far partire l'assegno dal 1° luglio 2013 
Nella circolare n. 4/2014 l'INPS informa che "A far data dal 2013, pertanto, la domanda per ottenere la prestazione in oggetto, può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.I Comuni potranno, conseguentemente, accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1 luglio 2013.
I comuni procederanno, altresì, a riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1 luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1 luglio 2013."

La norma della legge n. 97/2013 non può, tuttavia, intendersi costitutiva del diritto al beneficio da parte del cittadino di Stato terzo lungosoggiornante, in quanto tale diritto preesisteva anche in precedenza per effetto della norma sulla parità di trattamento contenuta nella direttiva europea n. 109/2003, di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento interno dal momento in cui sono venuti in scadenza i termini per la sua trasposizione nel diritto interno (23 gennaio 2006) ed in conformità alla quale dovevano essere interpretate le norme interne preesistenti alla legge n. 97/2013. Di conseguenza, come gia' ribadito, i cittadini di Stati terzi non membri UE lungosoggiornanti che fanno richiesta del beneficio entro il 31 gennaio 2014 hanno certamente diritto a riceverne l'intero ammontare corrispondente all'intera annualità dell'anno 2013 e qualora ciò venisse negato potranno depositare un ricorso anti-discriminazione all’autorità giudiziaria civile.


L'ASGI invita, inoltre, l'INPS a modificare sul proprio sito la FAQ ad oggi presente che indica come non beneficiari di tale assegno  i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno per lungo soggiornanti CE).


Le circolari INPS


Circolare dell'INPS n. 5/2014
Art. 13 della Legge n. 97/2013. Estensione del diritto all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge n. 448/98) ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Interpretazione del ruolo dei “familiari”.
Individuazione dei familiari dei cittadini italiani e dell’Unione Europea e dei familiari dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Circolare INPS n. 4/2014
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni – Art. 65 legge n. 448/1998 modificato dall’art. 13 legge n.97/2013. Estensione del diritto all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Con la presente circolare vengono illustrate le modifiche apportate all’art.65 della legge n.448/98 dall’art.13, comma 1, della legge n.97/2013 in riferimento all’estensione ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo del diritto all’Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.

Si veda anche : 

24.10.2013
I lungo soggiornanti hanno diritto all'assegno famiglie numerose anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 97/2013
 
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