ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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07.01.2014

DL carcere :inviate le proposte di modifica elaborate dall'ASGI al Parlamento

 
Proposte di modifica ASGI al DL 146 (284.5 KB)
 
E' all'esame in questi giorni di inizio 2014 presso le Commissioni e l'aula della Camera dei Deputati il Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria" (Atto Camera n. 1921), meglio conosciuto come "Decreto Svuota Carceri".

Il testo presentato dal Governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 23 dicembre 2013, è in vigore dal 24 dicembre 2013 ( G.U. 300/2013)  e prevede alcune modifiche al Testo unico Immigrazione.


L’art. 6 del D.L. in esame modifica la seconda parte dell’art. 16 D. Lgs. 286/1998 ( di seguito T.U.I.) inerente l’espulsione a titolo di misura alternativa alle pene detentive disposta nei confronti dello straniero condannato e detenuto.
Esso amplia le ipotesi di applicazione dell’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, ma, secondo l'ASGI, crea una disparità di trattamento priva di alcun ragionevole fondamento giuridico.
Infatti,  in forza delle modifiche gia' operative, oggi può beneficiare dell’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione (che consiste nella sostituzione di due anni di reclusione con l’allontanamento dall’Italia e con il divieto di farvi rientro per 10 anni, pena il ripristino della pena principale) un rapinatore, uno spacciatore di stupefacenti o un estortore, ma non lo straniero che stia scontando una pena detentiva per avere utilizzato un visto d’ingresso falsificato o che abbia dato alloggio a stranieri irregolari a scopo di lucro, ovvero se, già espulso, abbia fatto reingresso illegale in Italia. Inoltre, se si considera che lo straniero condannato per tutte queste ultime ipotesi delittuose deve comunque essere espulso a pena espiata (ad eccezione delle ipotesi d’inespellibilità e con il temperamento previsto per chi ha effettuato il ricongiungimento familiare), pare irragionevole la scelta operata dall’art. 6 D.L. perché prevede un trattamento più favorevole per i detenuti stranieri condannati per i gravi reati di spaccio di stupefacenti, di rapina e di estorsione, rispetto al trattamento per quelli condannati per i delitti previsti dal T.U.I.

Per superare la disparità di trattamento l'ASGI propone di prevedere l'esclusione dell’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione per i casi più gravi di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare : la preventiva certezza di poter ridurre di due anni la pena detentiva rischia, infatti, di non disincentivare gli stranieri dallo sfruttare altri migranti stranieri ed anzi potrebbe costituire un incentivo per chi dall’estero pianifichi il traffico avendo la certezza di riuscire comunque ad essere reinviato al più presto all’estero dopo aver sfruttato gli stranieri migranti.

Inoltre il Decreto Legge affronta l' annoso problema dell’identificazione dei cittadini stranieri detenuti, destinatari di un provvedimento di espulsione sia giudiziale che amministrativo, introducendo il nuovo comma 5 bis nel corpo dell’art. 16, T.U.I., la cui formulazione però si espone a piu' critiche.

L'ASGI ricorda al Parlamento che sarebbe opportuno  coordinare meglio le vigenti disposizioni ( art. 15, co. 1 bis e art. 16 co. 5 bis novellato, T.U.I.) con una norma ad hoc da utilizzare in tutti i casi in cui lo straniero si trovi in un istituto penitenziario e sia anche destinatario di un provvedimento di espulsione, sia che si tratti di un’espulsione giudiziale (a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione) sia che si tratti di un provvedimento amministrativo di espulsione.

Oggi, infatti, lo ricorda ASGI nel documento inviato ai Deputati, nel D. L. 146/2013 il meccanismo volto alla identificazione dello straniero detenuto è previsto solo nell’ambito dell’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, e non anche negli altri casi in cui lo straniero detenuto alla fine della pena dovrà essere espulso a titolo di misura di sicurezza, in quanto socialmente pericoloso, né nei numerosissimi casi in cui lo straniero comunque detenuto deve essere anche allontanato dal territorio dello Stato per effetto di un provvedimento amministrativo di espulsione.
La limitazione pare irragionevole e inidonea al superamento della “doppia pena” costituita dalla restrizione nel C.I.E alla fine della custodia cautelare in carcere o alla fine dell’esecuzione della pena detentiva.
ASGI sottolinea l'importanza di modifiche in tal sensoproprio perché l’identificazione dello straniero detenuto, destinatario di un provvedimento di espulsione sia giudiziale che amministrativo costituisce da anni uno dei più gravi problemi irrisolti. Con la conseguenza che, alla fine dell’espiazione della pena o al momento della cessazione della custodia cautelare in carcere, lo straniero non identificato durante la detenzione penitenziaria e destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione non può essere effettivamente accompagnato alla frontiera al momento della dimissione dall’istituto penitenziario e perciò è trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione, per un periodo massimo di 18 mesi, il che comporta un ulteriore aggravio di limitazione della libertà personale per il destinatario con conseguenti gravi oneri finanziari per le risorse pubbliche e comporta anche l’inopportuno mescolamento tra gli stranieri trattenuti degli espulsi per mero soggiorno irregolare con gli espulsi a causa di gravi reati commessi, cioè tra persone con un grave passato criminale con persone il cui unico illecito è connesso alla violazione delle norme sulla disciplina dell’immigrazione.

Infine, occorre inoltre prevedere che in caso di mancata identificazione o di altri impedimenti giuridici o materiali all’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero socialmente pericoloso alla fine della pena detentiva l’esecuzione a misura di sicurezza dell’espulsione sia temporaneamente sospesa e convertita dal magistrato di sorveglianza in altra misura di sicurezza, fino a che cessino i divieti di espulsione o gli impedimenti materiali all’identificazione o all’esecuzione del rimpatrio o cessi la pericolosità sociale dello straniero.

Questi i principali punti esaminati da ASGI  e contenuti nel testo di proposte di modifica inviato alle Commissioni interessate e a tutti i Deputati.