03.01.2014
Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui minori stranieri non accompagnati
Info:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Per minore straniero non accompagnato, "si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 1 co.2, D.P.C.M. n. 535/1999).
Pertanto, i minori stranieri non accompagnati che rientrano nella competenza della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione:
hanno meno di 18 anni;
sono sul territorio nazionale privi di figure genitoriali e/o parentali di riferimento secondo le leggi italiane;
non hanno fatto richiesta di protezione internazionale;
non sono cittadini comunitari.
Sulla base dell’art. 5, comma 1 del D.P.C.M. n. 535/1999:
“i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato [ora Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione], con mezzi idonei a garantirne la riservatezza.
La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.”