La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (“ Legge di stabilita' 2014”), entrata in vigore il 1 gennaio 2014, include anche una disposizione (art. 1 comma 216) che dispone la modifica all’art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva introdotto il beneficio della ‘carta acquisti’ (social card) per i soli cittadini italiani. Detto beneficio prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore ai 65 anni e ai bambini di età inferiore ai 3 anni per acquisti di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica rilasciata da Poste italiane.
L’esclusione dal beneficio dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea, così come dei cittadini di Stati terzi, inclusi quelli appartenenti a categorie protette dal diritto UE quali i familiari di cittadini UE, i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e i lungo soggiornanti, era stata oggetto di un esposto alla Commissione europea presentato dal Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. A seguito di tale esposto, la Commissione europea aveva avviato una consultazione con il governo italiano nell’ambito del programma europeo EU Pilot. Nel tentativo di evitare la procedura di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia europea, il Governo italiano aveva varato nel febbraio 2012 l’art. 60 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge dal Parlamento, che aveva introdotto un nuovo beneficio denominato ‘carta acquisti sperimentale’ destinato ai Comuni con più di 250 mila abitanti e questa volta esteso anche a cittadini UE e loro familiari, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e lungosoggiornanti. Tuttavia, il nuovo beneficio della ‘carta acquisti sperimentale’ si veniva ad aggiungere a quello già esistente, applicabile invece sull’intero territorio nazionale e che continuava a trovare applicazione a favore dei soli cittadini italiani.
Per tale ragione, la Commissione europea ha ritenuto che le nuove disposizioni sulla ‘carta acquisti sperimentale’ non fossero sufficienti ed adeguate a porre rimedio a quei profili discriminatori e contrari al diritto UE contenuti nelle disposizioni della legge n. 133/2008 e pertanto ha avviato una procedura formale di infrazione del diritto UE (n. 2013/4009).
A fronte di tale procedura di infrazione, con la 'legge di stabilità 2014' il Governo ed il Parlamento italiano hanno rimosso i profili discriminatori nell’accesso a tale beneficio sociale, almeno quelli contrari al diritto dell’Unione europea, prevedendo l’estensione del beneficio anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e loro familiari e ai cittadini di Stati terzi non membri UE soggiornanti in Italia con il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98. L’estensione deve ritenersi operante anche per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria che pure sono equiparati ai cittadini italiani nell’ambito dell’assistenza sociale per effetto della convenzione ONU di Ginevra del 1951 e delle norme della direttiva europea n. 83/2004, così come recepita dal d.lgs. n. 251/2007 (art. 27), così come del resto avvenuto per la 'carta acquisti sperimentale’.
A seguito del prevedibile sensibile aumento della platea dei beneficiari, la ‘legge di stabilità’ ha previsto un incremento degli stanziamenti tanto per il beneficio della carta acquisti ordinaria, applicabile a tutto il territorio nazionale, quanto per quella sperimentale applicabile nei Comuni con più di 250 mila abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), nei limiti di un fondo pari a 50 milioni annui, e nei Comuni delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per le quali il beneficio è stato esteso per effetto dell'art. 3, commi da 2 a 5, del D. L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che aveva stanziato un fondo nei limiti di 140 milioni di euro per il 2014 e di 27 milioni per il 2015.
Il comma 216 dell’art. 1 della "legge di stabilità” pone uno stanziamento in materia, pari a 250 milioni di euro per il 2014, e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione, con il relativo riparto delle somme, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti.
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014
Art. 1
216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.