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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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02.01.2014

Estesa la 'social card' anche a cittadini UE e loro familiari e ai cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti

 
La previsione contenuta nella 'legge di stabilitą 2014' in risposta ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea.
 
 

La  legge  27 dicembre 2013, n. 147  (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (“ Legge di stabilita' 2014”), entrata in vigore il 1 gennaio 2014,  include anche una disposizione (art. 1 comma 216) che dispone la modifica all’art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva introdotto il beneficio della ‘carta acquisti’ (social card) per i soli cittadini italiani. Detto beneficio prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore ai 65 anni e ai bambini di età inferiore ai 3 anni per acquisti  di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica rilasciata da Poste italiane.

L’esclusione dal beneficio dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea, così come dei cittadini di Stati terzi, inclusi quelli appartenenti a categorie protette dal diritto UE quali i familiari di cittadini UE, i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e i lungo soggiornanti, era stata oggetto di un esposto alla Commissione europea presentato dal Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. A seguito di tale esposto, la Commissione europea aveva avviato una consultazione con il governo italiano nell’ambito del programma europeo EU Pilot. Nel tentativo di evitare la procedura di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia europea, il Governo italiano aveva varato nel febbraio 2012 l’art. 60  del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge dal Parlamento, che aveva introdotto un nuovo beneficio denominato ‘carta acquisti sperimentale’ destinato ai Comuni con più di 250 mila abitanti e questa volta esteso anche a cittadini UE e loro familiari, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e lungosoggiornanti. Tuttavia, il nuovo beneficio della ‘carta acquisti sperimentale’ si veniva ad aggiungere a quello già esistente, applicabile invece sull’intero territorio nazionale e che continuava a trovare applicazione a favore dei soli cittadini italiani.

Per tale ragione, la Commissione europea ha ritenuto che le nuove disposizioni sulla ‘carta acquisti sperimentale’ non fossero sufficienti ed adeguate a porre rimedio a quei profili discriminatori e contrari al diritto UE contenuti nelle disposizioni della legge n. 133/2008 e pertanto ha avviato una procedura formale di infrazione del diritto UE (n. 2013/4009).

A fronte di tale procedura di infrazione, con la 'legge di stabilità 2014' il Governo ed il Parlamento italiano  hanno rimosso i profili discriminatori nell’accesso a tale beneficio sociale, almeno quelli contrari al diritto dell’Unione europea, prevedendo l’estensione del beneficio anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e loro familiari e ai cittadini di Stati terzi non membri UE soggiornanti in Italia con il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98. L’estensione deve ritenersi operante anche per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria che pure sono equiparati ai cittadini italiani nell’ambito dell’assistenza sociale per effetto della convenzione ONU di Ginevra del 1951  e delle norme della direttiva europea n. 83/2004, così come recepita dal d.lgs. n. 251/2007 (art. 27), così come del resto avvenuto per la 'carta acquisti sperimentale’.

A seguito del prevedibile sensibile aumento della platea dei beneficiari, la ‘legge di stabilità’ ha previsto un incremento degli stanziamenti  tanto per il beneficio della carta acquisti ordinaria, applicabile a tutto il territorio nazionale, quanto per quella sperimentale applicabile nei Comuni con più di 250 mila abitanti  (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), nei limiti di un fondo pari a 50 milioni annui, e nei Comuni delle regioni del  Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per le quali il beneficio è stato esteso per effetto dell'art. 3, commi da 2 a 5, del D. L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che aveva stanziato un fondo  nei limiti di 140 milioni di euro per il 2014 e di 27 milioni per il 2015.

Il comma 216 dell’art. 1 della "legge di stabilità” pone uno stanziamento in materia, pari a 250  milioni di euro per il 2014, e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione, con il relativo riparto delle somme, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti.

 

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

Art. 1 

216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, le parole: «di  cittadinanza  italiana»  sono  sostituite  dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri  dell'Unione  europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri  dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro  che  siano titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno  CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e'  incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni  di  euro.  In  presenza  di  risorse disponibili in relazione all'effettivo numero  dei  beneficiari,  con

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e' determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su  tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della  sperimentazione  di cui  all'articolo  60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.  Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di  prosecuzione  del programma  carta  acquisti,  di  cui  all'articolo  81,  commi  29  e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in  funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in  corso,  nonche'  il  riparto delle  risorse   ai   territori   coinvolti   nell'estensione   della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non  specificato nel  presente  comma,  l'estensione  della  sperimentazione   avviene secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi  3  e  4, del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.  Il  Fondo  di  cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014-2016 ai  fini  della  progressiva  estensione  su  tutto   il   territorio nazionale,  non  gia'   coperto,   della   sperimentazione   di   cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35,  intesa  come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva,  volto  al  superamento   della   condizione   di   poverta', all'inserimento  e  al  reinserimento  lavorativi  e   all'inclusione sociale.

 
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