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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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16.12.2013

Diritto antidiscriminatorio: Il congedo matrimoniale previsto da un contratto collettivo di lavoro va esteso anche al lavoratore che contragga un’unione civile con una persona dello stesso sesso

 
Sentenza della Corte di Giustizia europea sul divieto di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale nell’ambito lavorativo (direttiva 2000/78).
 
orte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dd. 12 dicembre 2013 (causa C-267/12) (61.74 KB)
Il comunicato stampa della Corte di Giustizia europea (sentenza 12.12.2013 causa C- 267/12) (202.43 KB)
 

Con la sentenza dd. 12 dicembre 2013 nella causa  Hay c. Crédit Agricole mutuel (causa C-267/12), la Corte di Giustizia dell’Unione europea  ha dichiarato che  viola la direttiva 2000/78 in materia di parità di trattamento e divieto di discriminazioni fondate tra l’altro sull’orientamento sessuale in materia di occupazione e condizioni di lavoro, una disposizione di legge o contenuta in  un contratto collettivo di lavoro   che escluda un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarietà (PACS francese) con una persona del medesimo sesso,  dai benefici, segnatamente il congedo straordinario e il premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, nel momento in cui la normativa nazionale non preveda il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, tali benefici infatti ricadono nell’interpretazione propria del diritto dell’Unione europea della nozione di  ‘retribuzione’, in relazione alla quale la direttiva 2000/78 esclude ogni possibilità di discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale che non sia giustificata da motivi di ordine e sicurezza pubblica, prevenzione dei reati e tutela della salute.

Rifacendosi anche alla precedente giurisprudenza nei casi Maruko e Rőmer , la Corte di Giustizia dell’Unione europea afferma che, relativamente ai benefici relativi alla retribuzione e alle condizioni di lavoro, le coppie dello stesso sesso unite in un patto civile di solidarietà (PACS) si trovano in una situazione analoga e comparabile a quella delle persone unite in matrimonio, in quanto le persone concludendo un PACS si impegnano per organizzare una vita in comune, garantendosi un aiuto materiale ed una assistenza reciproche, non influendo il fatto che nel confronto tra PACS e istituto del matrimonio, le modalità e gli obblighi reciproci di diritto patrimoniale, di diritto successoria e di diritto di filiazione  sono regolati in forme e modalità differenti.

Secondo la Corte di Giustizia europea, inoltre, è ininfluente il fatto che l’istituto del PACS non sia riservato solo alle coppie dello stesso sesso, come invece avviene nel caso dell’unione registrata in Germania,  in quanto i benefici in questione erano collegati all’istituto del matrimonio, istituto  al quale, nella legislazione nazionale francese,  le coppie tra persone dello stesso sesso non potevano allora accedervi al contrario di quelle tra persone del sesso opposto.

 
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