ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
05.12.2013

Nulla osta al matrimonio per un cittadino straniero :č sufficiente che la dichiarazione, rilasciata dall'autoritā estera, accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate.

 
Circolare del Ministero dell'Interno del 4 dicembre2013, n. 24 sul Parere del Consiglio di Stato
 
 
Il Consiglio di Stato ha emanato un parere in merito alla corretta interpretazione del concetto di "nulla osta", cosi' come definito dall'art. 116 del Codice Civile. 
Il Nulla osta e' il documento che attesta la non presenza di motivi ostativi alla celebrazione di un matrimonio da parte del cittadino straniero e viene richiesto dal Comune per effettuare la celebrazione.

E' stato in particolare sollevato il dubbio secondo cui tale espressione potrebbe essere intesa in senso letterale, rendendo necessaria una vera e propria dichiarazione di assenza di impedimenti, ovvero si debba ritenere sufficiente che dalla dichiarazione risulti che non vi sono ostacoli alla celebrazione del matrimonio in base al proprio ordinamento.

Nel Parere il Consigio di Stato pone primariamente in rilievo che la Corte costituzionale, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede la possibilità dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimità di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella
italiana ex articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Tale pronuncia costituzionale, secondo il Consigio di Stato, sottintende una nozione sostanziale del concetto di nulla osta matrimoniale, riferito alla dichiarazione - in qualunque forma resa - dell'assenza di impedimenti matrimoniali in base alla legge nazionale dello straniero.

La Sezione precisa che, tuttavia, questo non significa affatto propugnare un'esegesi non letterale della formula "nulla-osta", ma, semplicemente, riconoscere che tale atto nei diversi ordinamenti può assumere un nome ed una forma differenti e che è del tutto logico che, quando si faccia riferimento. ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, si guardi al contenuto effettivo dello stesso.
Il parere conclude, quindi, che non può subordinarsi un diritto fondamentale dell'individuo, quale la libertà matrimoniale, protetto tanto dal diritto internazionale e dell'Unione europea, quanto dalla Costituzione italiana, ad elementi puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito richiesto e che, pertanto, è necessario e sufficiente che la dichiarazione, rilasciata dall'autorità estera, accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate.
E' quindi cura degli ufficiali di stato civile, nell'esercizio dei compiti in materia di pubblicazione del matrimonio, anche in ossequio al citato parere, valutare che la dichiarazione dell'autorità estera consenta di ritenere accertata l'effettiva assenza di ostacoli alla celebrazione.

La Circolare

Si ringrazia Clemente Elia per la segnalazione


 
» Torna alla lista