Il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio comunale di Padova in merito alla deliberazione della Giunta Comunale di Padova n. 2013/0458 del 01/10/2013 con la quale è stata approvata una proposta di modifica del Regolamento di Polizia Urbana (R.P.U.) da sottoporre al Consiglio Comunale di Padova per la definitiva approvazione .
Il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha inteso muovere alcuni rilievi critici sul testo dell’art. 9 comma 2 della nuova Proposta di Regolamento, che presenterebbe profili di illegittimità e possibili profili discriminatori.
Al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale su aree pubbliche a Padova, viene proposta l’introduzione nel nuovo Regolamento di Polizia urbana del Comune di Padova di un divieto di “trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nonché lo stazionamento con detenzione dei citati contenitori, su tutto il territorio comunale” (art. 9 c. 2), con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione pari a 100 euro, nonchè la sanzione accessoria della confisca amministrativa della mercanzia contenuta nei contenitori, previo sequestro cautelare ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 689/81.
In aggiunta, il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI si sofferma su possibili profili e rischi ‘discriminatori’ indiretti della previsione che si vorrebbe introdurre.
In base alla normativa europea e nazionale, “sussiste una ‘discriminazione indiretta’ quando una disposizione, un criterio, o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio, prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per i suo conseguimento siano appropriati e necessari” (art. 2 c. b) direttiva europea 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dell’origine etnica, attuata in Italia con il d.lgs. n. 215/2003, in part. Art. 2 c. 1 lett. b)).
E’ fatto notorio che la maggior parte delle persone che esercitano commercio ambulante, abusivo e non, a Padova così come in altri centri urbani, sono immigrati di colore. L’ASGI ritiene, pertanto, che l’introduzione di una norma nel regolamento di Polizia Urbana volta a vietare il trasporto di mercanzia in determinati contenitori quali borsoni e sacchi di plastica sarebbe suscettibile di indurre gli agenti di polizia municipale ad intensificare controlli ed accertamenti soprattutto nei confronti di persone con caratteristiche somatiche analoghe o simili a quelle che solitamente esercitano il commercio abusivo o vengono percepite come tali, anche in situazioni che nulla hanno avrebbero a che fare con dette illecite attività, come ad esempio traslochi, spostamenti per viaggi, o anche trasporto di mercanzia a mano finalizzata ad attività del tutto lecite. A tale riguardo si rileva che “l’utilizzo da parte della polizia, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, di aspetti quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, di sorveglianza e di investigazione” costituisce una forma di discriminazione razziale, proibita dalle norme internazionali ed europee (Raccomandazione dell’ECRI –Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e la discriminazione, n. 11).( [1]) Pertanto, anche alla luce della definizione di ‘discriminazione indiretta’ sopraccennata, l’ASGI ritiene che la proposta del nuovo testo dell’art. 9 c . 2 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Padova possa contenere profili di discriminazione indiretta per il particolare svantaggio che potrebbe derivare a persone sulla base delle loro caratteristiche etnico-razziali, e che appare sproporzionato rispetto alle finalità legittime della misura ovvero il contrasto al commercio abusivo e all’offesa al decoro urbano, che possono essere infatti già sufficientemente perseguite con la repressione della vendita e dello stazionamento ai fini dell’offerta effettiva abusiva di prodotti.
A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.
[1] Per una disamina della giurisprudenza internazionale si rimanda a : W. Citti, “Ethnic-profiling e divieto di discriminazione nelle attività di polizia e di controllo” in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_verona_05042013_relazione_citti.pdf ; vedi anche Tribunale di Vicenza, ordinanza n. 1684/2011 Rep. n.08/2011 cron. dd. 31.05.2011 (CGIL, CISL, UIL c. Comune di Montecchio M.), in http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1647&l=it