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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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04.11.2013

Consiglio di Stato: Lo straniero già titolare del permesso di soggiorno per dirigenti d’azienda ‘distaccati’ può ottenere lo status di lungosoggiornante se al termine del trasferimento temporaneo della durata di cinque anni è stato assunto dall'azienda

 
Consiglio di Stato, sentenza n. 4516 del 12 settembre 2013.
 
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4516 dd. 12.09.2013 (40.31 KB)
 

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4516 dd. 12 settembre 2013, riformando la pronuncia del TAR Emilia Romagna n. 335/2012, ha riconosciuto allo straniero già titolare di un permesso di soggiorno temporaneo per distacco in qualità di dirigente d’azienda o personale altamente specializzato ex art. 27 c. 1 lett. 1) del d.lgs. n. 286/98 (ingressi ‘fuori quota’), e che alla scadenza del periodo massimo di distacco temporaneo previsto dalla normativa pari a 5 anni, era stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, la possibilità di richiedere la conversione nello status di lungosoggiornante di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98.

Questo perchè il divieto di conversione previsto dal comma 23 dell’art. 40 del d.P.R. n. 394/99 deve essere inteso solo con riferimento al permesso di soggiorno temporaneo per motivi di ‘distacco’, entro il termine di cinque anni previsto dalla normativa, ma non può estendersi anche successivamente, quando lo straniero si sia avvalso della facoltà di accedere allo status di lavoratore subordinato, mediante l’assunzione da parte dell’azienda distaccataria prevista dall’art. 40 c. 5 del d.P.R. n. 394/99 .

 
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