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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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24.10.2013

I lungo soggiornanti hanno diritto all'assegno famiglie numerose anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 97/2013

 
Tribunale di Varese, sez. lavoro, ordinanza 11 settembre 2013 (N. R.G. 146/2013) (49.02 KB)
Tribunale di Cuneo, sez. lavoro, ordinanza 23 settembre 2013 (n. 225/2013 R.G. Lav.) (392.24 KB)
Tribunale di Verona, sez. lavoro, sentenza 10 ottobre 2013 n. 404/2013 (1252.87 KB)
Tribunale di Verona, sez. lavoro, sentenza 10 ottobre 2013 n. 405/2013 (1329.92 KB)
Tribunale di Verona, sez. lavoro, sentenza 10 ottobre 2013 n. 406/2013 (1308.72 KB)
Tribunale di Roma, ordinanza 116173/13 dd. 21.10.2013 (634.41 KB)
Tribunale di Torino, sez. lavoro, ordinanza dd. 21.10. 2013 ( n. 6715/2013) (920.05 KB)
Tribunale di Monza, sez. lavoro, ordinanza 23 ottobre 2013 (1019.2 KB)
 

Numerosi tribunali italiani continuano ad esprimersi sulla legittimità dell’accesso dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore, il 4 settembre scorso,  della legge n. 97/2013 (“legge europea 2013”).

Si segnalano:

- l’ordinanza del Tribunale di Varese, sez. lavoro,  del 11 settembre del 2013;
- l’ordinanza del Tribunale di Cuneo, sez. lavoro, del 23 settembre 2013;
- le sentenze del Tribunale di Verona, sez. lavoro, n. 404-405-406 del 10 ottobre 2013;
-    l’ordinanza del Tribunale di Roma del 21 ottobre 2013;
- l’ordinanza del Tribunale di Torino, sez. lavoro, del 23 ottobre 2013;
- l'ordinanza del Tribunale di Monza, sez. lavoro del 23 ottobre 2013.

Le citate ordinanze e sentenze  si esprimono unanimemente e con argomentazione analoghe  a favore  del diritto dei lungo soggiornanti all’assegno INPS famiglie numerose, anche per il periodo precedente l’entrata in vigore della legge n. 97/2013, in considerazione della diretta applicabilità della norma di diritto UE prevista dalla direttiva europea n. 109/2003 e della conseguente necessità di interpretare in maniera ad essa conforme le previsioni già contenute nel decreto legislativo di suo recepimento (d.lgs n. 3/2007). 

L’assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall’INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998  (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata  al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

La normativa citata di cui all’art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modifiche e norme applicative prevedeva il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria ai fini dell’accesso al beneficio. Con circolare n. 9/2010, successiva al d.lgs. n. 251/07, l’INPS aveva riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il diritto di ricevere il beneficio sociale, ma non aveva mai esteso esplicitamente tale diritto anche ai lungosoggiornanti nonostante  nel frattempo fosse entrata in vigore la direttiva europea 109/2003 che contiene un’apposita clausola di parità di trattamento a favore dei lungosoggiornanti in materia di prestazioni di assistenza sociale, non derogabile con riferimento a quelle prestazioni volte a sostenere fra l’altro i carichi familiari.

Solo a seguito dell’avvio formale di una procedura di infrazione del diritto UE da parte della Commissione europea, il legislatore italiano ha deciso di prevedere esplicitamente il diritto dei lungosoggiornanti all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, avvenuto con la legge n. 97/2013 (‘legge europea 2013”) (in proposito si veda: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2866&l=it )

Si deve peraltro riscontrare che, sebbene la legge n. 97/2013 sia entrata in vigore il 4 settembre 2013, l'INPS non ha ancora provveduto ad emanare una circolare o un messaggio rivolto ai Comuni e alle proprie strutture periferiche informandole dell'estensione anche ai cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE dell'accesso al beneficio dell'assegno INPS per nuclei familiari numerosi, nè  -fatto ancora più grave- ha provveduto a modificare la propria pagina informativa sull'assegno inclusa nel proprio sito web, che continua così a contenere l'errata informazione dell'impossibilità per i cittadini extracomunitari, anche se lungosoggiornanti, di accedere al beneficio (!!). 

Va inoltre sottolineato come la norma introdotta dalla legge n. 97/2013  faccia riferimento ad una copertura finanziaria del provvedimento solo a partire dal 1 luglio 2013 (si veda art. 13 c. 2, di seguito riportato), per cui taluni Comuni e  direzioni provinciali dell'INPS sembrano orientati a riconoscere  l'assegno al cittadino di Paese terzo che ne fa domanda entro il termine di legge (31 gennaio 2014) non per l'importo corrispondente all'intera annualità del 2013, ma per una quota corrispondente al secondo semestre soltanto, ovvero al periodo dell'anno 2013 successivo all'entrata in vigore del provvedimento.  In altre situazioni locali, invece, i Comuni riconoscono agli stranieri lungosoggiornanti l’assegno per l’anno 2013 nella misura corrispondente all’intera annualità, operando un’interpretazione corretta del rapporto tra normativa interna introdotta con la legge n. 97/2013 e normativa europea. Come indicato anche dalla giurisprudenza qui riportate,  la norma della legge n. 97/2013 non può intendersi costitutiva del diritto al beneficio da parte  del cittadino di Stato terzo lungosoggiornante, in quanto tale diritto preesisteva anche in precedenza per effetto della norma sulla parità di trattamento contenuta nella direttiva europea n. 109/2003, di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento interno dal momento in cui sono venuti in scadenza  i termini per la sua trasposizione nel diritto interno (23 gennaio 2006) ed in conformità  alla quale dovevano essere interpretate le norme interne preesistenti alla legge n. 97/2013. Di conseguenza, i cittadini di Stati terzi non membri UE lungosoggiornanti che fanno richiesta del beneficio entro il 31 gennaio 2014 hanno certamente diritto a riceverne l'intero ammontare corrispondente all'intera annualità dell'anno  2013 e qualora ciò venisse negato potranno depositare un ricorso anti-discriminazione all’autorità giudiziaria civile.  

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI – Progetto con il sostegno finanzario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 

Si ringraziano per le segnalazioni l’avv. Alberto Guariso (ASGI), del foro di Milano, l’avv. Alessandro Maiorca (ASGI), del foro di Torino, l’avv. Claudia Anfossi (ASGI), del foro di Saluzzo, gli avvocati Enrico Varali e Beatrice Rigotti (ASGI), del foro di Verona e  l’avv. Arturo  Salerni (Progetto Diritti), del foro di Roma.

 

Di seguito il testo dell’art. 13:

Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009.

1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede [....].