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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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10.10.2013

Comune di Pordenone: Tetto massimo di bambini stranieri nei nidi d'infanzia comunali

 
ASGI: "Misura contraria al principio di paritą di trattamento".
 
La lettera inviata dall'ASGI al Comune di Pordenone (260.42 KB)
Il testo della delibera del Consiglio comunale di Pordenone del 10 giugno 2013 (62.32 KB)
Il testo della delibera del Consiglio comunale di Pordenone del 1 luglio 201313 (42.36 KB)
Il testo della delibera del Consiglio comunale di Pordenone del 30 settembre 2013 (126.57 KB)
I criteri di ammissione ai nidi d'infanzia del Comune di Pordenone (245.73 KB)
 

Il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha indirizzato una lettera al Sindaco del Comune di Pordenone, nonchè all’Assessore alle Politiche Sociali e al Presidente del Consiglio comunale,  in merito alle deliberazioni del Consiglio Comunale di Pordenone nn. 20/2013 del 10 giugno 2013 e n. 40/2013 del 30 settembre 2013 relative ai criteri di ammissione per la formulazione delle graduatorie di accesso al servizio di nidi d’infanzia del Comune di Pordenone a partire dall’anno educativo 2014/2015.

Mediante tali delibere approvate dal Consiglio Comunale di Pordenone su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, è stata introdotta una quota massima di bambini di nazionalità extracomunitaria nell’ammissione al servizio dei nidi d’infanzia comunali, sulla base del tasso di natalità dei cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Pordenone rispetto al totale, rilevato nell’anno precedente. Nella delibera n. 20/2013 del Consiglio comunale di Pordenone, infatti,  si legge: “Inoltre, per favorire una reale integrazione e garantire nel contempo eterogeneità complessiva nella formazione dei gruppi di bambini inseribili nel nido e provenienti da nuclei familiari extracomunitari, viene tenuta presente la stessa percentuale riferita alla natalità di bambini residenti in Pordenone, rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente”. Ugualmente, nella successiva delibera n. 40/2013 si chiarisce: “Inoltre, si ritiene utile specificare la parte relativa all’inserimento dei bimbi provenienti da nuclei familiari extracomunitari, la cui percentuale di ammissione nei servizi pubblici è previsto non debba essere superiore alla percentuale di bimbi provenienti da famiglie  extracomunitarie riferita alla natalità  degli stessi residenti a Pordenone rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente.  Tale percentuale non  definisce  una riserva di posti,  bensì  la capienza massima di bambini,  figli di genitori extracomunitari,   prevista   nelle strutture comunali. In caso di superamento di tale percentuale sarà proposto alle   famiglie l’inserimento in servizi privati accreditati con eventuale supporto economico dell’amministrazione. Si sottolinea che la posizione in graduatoria è determinata per tutti i richiedenti in ugual misura sulla  base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale”.

Nella lettera inviata dall’ASGI vengono presentate le argomentazioni per cui  si ritiene che siffatto criterio presenti profili discriminatori contrari alla legislazione italiana ed europea.

Dalla lettura delle due delibere comunali, risulta infatti  evidente che quand’anche un bambino di nazionalità extracomunitaria, sulla base dei criteri soggettivi, di reddito e lavorativi del nucleo familiare, si trovasse   in posizione utile in graduatoria per essere ammesso al nido d’infanzia, ma fosse già raggiunta la quota di “capienza massima” definita in base al rapporto tra  i tassi di natalità Italiani e comunitari/extracomunitari registrati nell’anno precedente, egli verrebbe escluso e potrebbe concorrere solo al trattamento  più sfavorevole dell’inserimento in servizi privati accreditati con eventuale supporto economico dell’amministrazione.

L’ASGI ritiene che dette delibere comunali ed il conseguente nuovo  Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pordenone che ne è derivato, siano in violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazioni previsto da normative europee e nazionali.

Il criterio di una quota massima di ammissione di bambini di nazionalità extracomunitaria nei nidi d’infanzia comunali  non risponde, ad   avviso dell’ASGI, nemmeno al requisito di ragionevolezza richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

La questione dei nidi d’infanzia, destinati ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, riguarda il diritto all’accesso alle  prestazioni socio-assistenziali, in quanto il bene pubblico qui tutelato  è innanzitutto  quello della cura dell’infanzia, ma anche  quello dell’accesso delle donne nel mercato del lavoro in un quadro di pari opportunità, mediante una migliore conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali. Tale è la ratio fondamentale tanto  della norma statale fondamentale (art. 1 legge 6 dicembre 1971, n. 1044) quanto  della legge regionale in materia (legge regionale FVG n. 20/2005 e successive modifiche).

Di conseguenza, il criterio  utilizzato  dal Comune di Pordenone della cittadinanza del bambino, ai fini di regolamentare  in maniera differenziata l’accesso ai nidi per l’infanzia, risulta ad avviso dell’ASGI arbitrario  perché privo di  collegamento con la ratio della normativa regionale in materia di servizi per la prima infanzia, desumibile dall’art. 3 della legge medesima (offrire opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini; sostenere le capacità educative dei genitori e favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; concorrere alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuire a integrare le differenze ambientali e socio-culturali). 

La giustificazione addotta per la previsione di una quota massima di ‘capienza’ di bambini extracomunitaria nei nidi d’infanzia comunali, secondo cui la misura intenderebbe favorire una reale integrazione e garantire l’eterogeneità complessiva nella formazione dei gruppi di bambini, appare infatti, ad avviso del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI,  pretestuosa, illogica e non rispondente a criteri di proporzionalità. Questo  in quanto  l’alternativa offerta ai bambini di nazionalità extracomunitari che risulterebbero in eccesso rispetto alla quota prevista è  l’esclusione dal servizio pubblico  con la sola eventualità che possa essere sostenuto finanziariamente dal Comune  il costo di un eventuale inserimento presso una struttura privata accreditata, che con ogni probabilità molti tra gli interessati non potrebbero permettersi. Non si vede come tale soluzione di esclusione dal servizio possa realizzare l’auspicato e proclamato più elevato standard di reale integrazione del bambino.

Di conseguenza, il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ritiene che  la previsione di un trattamento differenziato tra cittadini nazionali e stranieri nell’accesso ai nidi d’infanzia, fondato sulla previsione di una ‘quota massima’ di bambini extracomunitari, e  destinato  a svantaggiare  i secondi rispetto ai primi, può fondare una discriminazione  in contrasto con i principi e le statuizioni fondamentali della normativa europea, statale e regionale di riferimento e che espone l’amministrazione comunale a possibili azioni giudiziarie antidiscriminazione previste dall’art. 28 e dall’art.  34 c. 32 d.lgs. n. 150/2011  : “Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione”.

La lettera è stata inviata per conoscenza anche all’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) in quanto Autorità nazionale contro le discriminazioni.

 

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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