La Corte di Cassazione, I.a sezione penale, con la sentenza n. 39860/2013 depositata il 25 settembre scorso, ha confermato la pena pecuniaria di euro 2.280 inflitta dalla Corte di Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano ad un cittadino italiano per aver fatto uso di simboli delle organizzazioni nazionaliste indossando in occasione di un incontro sportivo di hockey una maglietta con l’immagine richiamante motti, scritte o simboli del partito fascista, così violando l’art. 2, comma 2, della legge n. 205/1993, meglio nota come “legge Mancino”.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’imputato, affermando che il reato di cui alla norma della ‘legge Mancino’ (divieto di presenziare a manifestazioni sportive con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso), sussiste per il solo fatto dell’esistenza dell’elemento oggettivo della fattispecie, ovvero l’esibizione dei simboli o emblemi, senza che nulla rilevi che a tali gruppi o organizzazioni, l’interessato sia effettivamente iscritto o meno (così anche Cass., sez. III penale, sentenza n. 9793 dep. Il 08/03/2007). Questo anche tenendo conto dello specifica rilevanza dell’esibizione di simboli inneggianti a regime fascista ed ai valori dell’ideologia fascista nel contesto interetnico dell’incontro di hockey svoltosi in Alto Adige, tale dal far ritenere certamente sussistente la condotta vietata dalla legge n. 205/1993.
A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.