ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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20.09.2013

In Italia lo Special Rapporteur on Trafficking in Persons delle Nazioni Unite

 
Il documento ASGI inviato allo Special Rapporteur sul traffico di esseri umani(in inglese) (252.34 KB)
Il documento ASGI inviato allo Special Rapporteur sul traffico di esseri umani (220.8 KB)
 
Il fenomeno della tratta di esseri umani continua ad essere in espansione in Italia, con forme di sfruttamento diversificate.
Alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, anch'essa oggetto nel corso degli ultimi anni di continue trasformazioni sotto il profilo delle rotte, dell'organizzazione delle reti criminali e delle modalità di coercizione esercitate sulle vittime, si sono affermate altre forme di sfruttamento. Sono diventati oggi più evidenti i fenomeni del grave sfruttamento nell’ambito del lavoro, in particolare in alcuni settori produttivi, dello sfruttamento connesso ad attività illecite o mediante l’impiego nell'accattonaggio. Ancora molto poco visibili ma sicuramente esistenti, inoltre, le vicende di tratta a scopo di adozioni illegali internazionali e dei matrimoni forzati.

Tratta e sfruttamento lavorativo

Il nostro ordinamento nazionale si è dotato da oramai quindici anni di un importante strumento di tutela delle vittime: l'art. 18 del Testo Unico Immigrazione, adottato con D.Lgs. 286/98.
che prevede la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno allo straniero sottoposto a violenza o a grave sfruttamento, quando vi sia pericolo per la sua incolumità per effetto del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione criminale o delle dichiarazioni rese in un procedimento penale.

Nonostante nel corso degli anni il Ministero dell'Interno abbia fornito chiarimenti relativamente alla corretta interpretazione dell'art. 18 D.Lgs. 286/98, persistono nella prassi notevoli difficoltà al rilascio dello speciale permesso di soggiorno, dalla valutazione discrezionale da parte delle Questure dei presupposti previsti dalla norma per la concessione del titolo di soggiorno, al fatto che le stesse spesso le questure non ricevono le domande di permesso di soggiorno nel caso in cui lo straniero non renda formale denuncia contro i propri sfruttatori, prediligendo il percorso giudiziario a quello sociale.

Nell'ambito lavorativo l'applicazione delle nuove norme contro lo sfruttamento sarà molto difficile. Infatti, le circostanze nelle quali è previsto il rilascio dello speciale permesso di soggiorno in favore dei lavoratori non corrispondono alle situazioni che realmente assumono le caratteristiche dello sfruttamento lavorativo, con ciò vanificando la finalità della normativa.


Minori stranieri 

Un'attenzione particolare e' stata data nel documento alla situazione dei minori stranieri non accompagnati per i quali, nonostante non ci siano ancora stati effettivi risultati da studi effettuati, si sa che la condizione di debolezza li mette a rischio di essere oggetto di traffico.
In questo contesto si e' voluto rinnovare la preoccupazione, dopo gli ultimi eventi legata all’accertamento dell’età, che nelle indagini viene effettuato ovunque con una semplice radiografia del polso. Esame, questo, che la comunità scientifica internazionale e nazionale ritiene inidoneo ad accertare l’età di una persona.

Un esempio interessante di approccio corretto al fenomeno del traffico di minori e/o di adulti stranieri è quello, in parte, utilizzato dalla Procura della Repubblica e dalla Polizia di Stato di Bologna che per alcuni stranieri coinvolti nell’indagine penale sul traffico di MSNA provenienti dal Bangladesh, ha utilizzato l’art. 18 del TU 286/98, sia pur nel solo percorso giudiziale. Infatti, a fronte di una collaborazione del giovane straniero (dichiarazione della vera età ed indicazione dei trafficanti) ha rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 18.
In questo modo i giovani stranieri sono sottratti al traffico ed offrono un aiuto agli organi di polizia per combattere il traffico, svelando la rete e l’organizzazione.

Un ulteriore problema emerso nel trattamento dei minori stranieri non accompagnati, con riflessi anche sulla loro condizione di soggetti trafficati, riguarda la nomina del tutore.
Secondo la legge italiana il minore non ha una piena capacità giuridica e pertanto deve sempre avere un rappresentante legale, solitamente i genitori, in assenza dei quali deve essere nominato un tutore.
Nella prassi italiana, per i MSNA viene nominato tutore un rappresentante del Comune (in genere l’assessore alle politiche sociali), ma questo comporta che difficilmente il tutore esercita davvero le funzione di tutela, che dunque è del tutto formale (l’assessore deve svolgere molte altre attività e dunque la tutela viene delegata al dirigente del Servizio sociale, il quale a sua volta deve svolgere molte altre funzioni).
Questo rappresenta un vulnus nella effettività della tutela, che può comportare anche la impossibilità di conoscere la condizione di soggetto trafficato e dunque di predisporre delle adeguate strategie di protezione ed affrancamento.

Particolare problema è rappresentato dal fenomeno dei MSNA richiedenti asilo.Per costoro, nonostante la legge preveda una particolare attenzione e tutela sin dall’inizio del procedimento amministrativo di richiesta della protezione internazionale, nella prassi si assiste a varie violazioni.

ASGI ritiene che sia prioritario :

Recepire pienamente le norme della Direttiva 2011/36 UEconcernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

Garantire l'effettivo accesso delle vittime ai sistemi di protezione esistenti dalla normativa esistente (art. 18 del testo unico delle leggi sull’immigrazione approvato con D. Lgs. 286/98 e art. 13 L. n. 228/2003);

Consentire un effettivo accesso delle vittime di tratta al sistema della protezione internazionale;

Rafforzare la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo per dare tutela effettiva dei diritti delle vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo e rimediare al recepimento inadeguato e incompleto da parte del D. Lgs n. 109/2012 della Direttiva 2009/52 UE.

Queste ed altre priorita' sono state indicate nel documento consegnato allo Special Rapporteur on Trafficking in Persons delle Nazioni Unite, Joy Ngozi Ezeilo, in visita ufficiale in Italia al 12 al 20 settembre 2013.