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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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19.09.2013

Non abbassate gli standard di protezione penale contro le forme di istigazione alla discriminazione razziale

 
Nota dell'ASGI sulla proposta di legge contro l'omofobia e la transfobia (164.78 KB)
 
Nell'ambito del dibattito  sulla proposta di legge in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia sulla base del testo unificato ripreso in aula alla Camera dei Deputati che prevede la modifica all’art. 3 della  legge 13 ottobre 1975, n. 654 (la c.d. “Legge Reale” di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966) suscita preoccupazione la serie di emendamenti presentati in aula alla proposta di legge, che intenderebbero apportare  la precisazione per cui  “non costituiscono  discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente”. 

Tale precisazione troverebbe attuazione nei confronti di tutti  ‘fattori’ protetti dalla normativa (quello etnico-razziale, nazionale, religioso, o fondato sull’omofobia o la transfobia).

Quanto proposto, se venisse approvato, potrebbe tuttavia introdurre elementi di forte ambiguità nella effettiva possibilità di perseguire penalmente  forme di istigazione alla discriminazione che, pur non facendo  ricorso ad un linguaggio esplicitamente inneggiante all’odio o alla violenza, pur sempre esprimano sentimenti di rigetto, pregiudizio  e di ostilità nei confronti di determinati gruppi sociali identificati secondo le categorie ‘protette’ dalla norma . 

Si pensi a titolo di esempio all’uomo politico che sostenga pubblicamente che nella gestione di una crisi aziendale e della conseguente eccedenza di personale, si dovrebbero innanzitutto licenziare i lavoratori stranieri;  o che le professioni sanitarie dovrebbero essere precluse alle persone omosessuali; o che ad un aderente alla fede islamica non dovrebbero essere consentito di fare il poliziotto o l’insegnante.

Se così fosse, l’Italia verrebbe meno ai suoi obblighi derivanti dall’adesione e ratifica alla Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale che richiede agli Stati membri  di reprimere penalmente tra l’altro l’incitamento alla discriminazione razziale, non solo dotandosi di  norme penali appropriate,  ma anche applicandole effettivamente (“To satisfy these obligations, State parties have not only to enact appropriate legislation but also to ensure that it is effectively enforced” Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation XV on art. 4 adopted by the Committee at its forty-second session (1993)).

L’introduzione del contenuto di tali emendamenti non parrebbe nemmeno molto appropriato ed opportuno  politicamente nel momento in cui  il  Consiglio europeo si appresta  entro la fine del novembre 2013 a valutare il comportamento degli Stati membri UE nella lotta al razzismo e alla xenofobia, nell’ambito innanzitutto delle misure adottate o in vigore per conformarsi alle disposizioni della Decisione quadro  2008/913/EC  del 28 novembre 2009 sulla lotta contro talune forme di espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

E’ certamente  preoccupante  il fatto che il  Parlamento italiano incontri così tante difficoltà ad adottare  misure che combattano, anche sotto il profilo penale,  forme di ‘hate crimes’ e ‘hate speech’ che siano espressione di omofobia e transfobia.

L'adeguamento  della  normativa penale contro i reati ispirati a omofobia e transfobia è stato  auspicato  dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (2010)5.  Ormai più della metà dei Paesi membri dell’Unione europea hanno inserito nella propria legislazione penale la proibizione dell’incitamento all’odio  fondato sull’orientamento sessuale e l’identità di genere e  hanno incluso  l’intento omofobico o transfobico come una circostanza aggravante di un reato commesso (mente nel testo unificato licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati l’aggravante per omofobia o transfobia è stata cancellata dal provvedimento); segno che  il contrasto di ogni  forma di violenza,  odio e discriminazione fondati sull’omofobia o transfobia costituiscono un valore  ormai largamente condiviso in Europa.
 
Si auspica, dunque,  che nella revisione della normativa sui crimini di odio al fine di introdurre forme di protezione e contrasto dei reati motivati da omofobia e transfobia, non vengano introdotte norme che possano abbassare o compromettere gli standard e gli obblighi internazionali relativi alla lotta contro la discriminazione razziale.

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